Giudizio di conto, condanna dell’agente contabile agli interessi di mora (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 98 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, accertata la tardività dei versamenti dovuti dall’agente contabile, il giudice contabile è tenuto a condannarlo anche al pagamento degli interessi di mora, secondo i criteri previsti dal rapporto convenzionale. La quantificazione operata dal magistrato deferente, sorretta dalle risultanze istruttorie e conforme ai criteri della concessione, può essere condivisa dal Collegio anche in assenza delle quietanze di pagamento, non reperibili per ragioni oggettive rappresentate dall’amministrazione. La condanna riguarda le somme non corrisposte a titolo di corrispettivo percentuale e gli interessi per il ritardo, con rivalutazione e accessori fino al pagamento.

Il Fatto

La vicenda trae origine dai conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, resi dall’agente contabile concessionario del servizio di biglietteria per l’ingresso a un compendio museale. Con relazione istruttoria, il magistrato relatore aveva deferito al Collegio i conti, contestando irregolarità nei versamenti dovuti alla concedente, in particolare la quota percentuale sui ricavi dei servizi aggiuntivi e gli interessi per i ritardi.

Con una precedente decisione il Collegio aveva disposto la restituzione degli atti, richiedendo approfondimenti su alcuni profili di irregolarità e sulla riconducibilità degli importi versati. Adempiuto il supplemento istruttorio, il magistrato deferente ha depositato apposita relazione, alla quale ha fatto seguito il parere della Procura regionale, con richiesta di condanna dell’agente contabile. La società non ha presentato osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in primo luogo il profilo relativo alla quota percentuale del fatturato conseguito per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi, dovuta alla concedente in forza del rapporto convenzionale. Alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede istruttoria, il giudice contabile rileva che la società ha pagato quanto dovuto solo per alcuni semestri, mentre restano non corrisposti gli importi riferiti ad altri periodi.

La Corte condivide il percorso del magistrato deferente e ritiene provati gli omessi versamenti, condannando l’agente contabile al pagamento delle relative somme in favore dell’amministrazione creditrice. Il fondamento dell’obbligazione risiede nelle clausole della concessione, che pongono a carico del concessionario il corrispettivo percentuale sui ricavi maturati.

Quanto agli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme dovute a consuntivo, il Collegio osserva che l’amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, pur senza il riscontro delle quietanze, non reperibili per difficoltà connesse al cambio del sistema di protocollazione e alla quiescenza del personale.

La Corte prende atto di tali precisazioni e ritiene che le stesse, ancorché non documentate dalle quietanze, siano sufficienti a fondare l’accertamento del credito. Il Collegio condivide, pertanto, la quantificazione effettuata dal magistrato deferente secondo i criteri previsti dal rapporto convenzionale, condannando la società al pagamento in favore dell’amministrazione, oltre interessi e rivalutazione fino al pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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