Responsabilità erariale del beneficiario di contributi agricoli non rendicontati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 170 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che percepisce un finanziamento pubblico, ancorché privo di un inserimento organico nell’apparato amministrativo, è titolare di un rapporto di servizio di fatto con la pubblica amministrazione, fondato sull’utilizzo di risorse pubbliche e sull’inserimento nel procedimento amministrativo di erogazione. Ne deriva la giurisdizione contabile e la sua assoggettabilità al giudizio di responsabilità erariale. Risponde a titolo di dolo il beneficiario che, consapevolmente, ometta di produrre il corredo documentale necessario alla rendicontazione delle spese, non riuscendo a dimostrare all’erogatore l’impiego conforme delle somme ricevute. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla richiesta di aiuto comunitario si pone in rapporto causale diretto e immediato con il danno erariale, nei limiti dell’importo non recuperato dal competente organismo pagatore.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il titolare di un’azienda agricola beneficiaria di un contributo concesso nell’ambito del PSR Calabria 2007/2013, per complessivi 215.000 euro tra la misura 121 e la misura 112. Dopo la rendicontazione finale, la verifica amministrativa prima e il controllo in loco poi avevano accertato uno scostamento tra la spesa dichiarata e quella definitivamente accertata, con pagamenti tracciati solo parzialmente e documentazione giustificativa carente per l’acquisto di una trattrice, per gli impianti di un uliveto e per un ciliegeto.

L’ARCEA aveva revocato parzialmente il contributo, con obbligo di restituzione di 128.221,32 euro oltre interessi; una parte era stata recuperata per compensazione, residuando la somma di 74.280,50 euro oggetto del giudizio. Il convenuto, nonostante una memoria depositata in prossimità dell’udienza, non ha mai depositato la regolare procura alle liti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha rilevato la contumacia del convenuto. Sebbene la difensora si fosse costituita con comparsa in prossimità dell’udienza, la procura alle liti risultava controfirmata solo alle ore 12,10, quindi dopo la discussione della causa, avvenuta tra le 10,20 e le 10,22. La costituzione è stata pertanto qualificata tamquam non esset e dichiarata inammissibile per vizio radicale, con applicazione dell’art. 93, comma 5, c.g.c.

Nel merito, la Corte ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo, poiché il beneficiario si è sottratto alla rendicontazione delle spese, tracciando solo parzialmente i pagamenti e non producendo la documentazione di corredo, in violazione delle disposizioni procedurali del bando richiamate nell’atto di concessione. L’accesso in loco aveva confermato la difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente sostenuto.

Quanto al rapporto di servizio, il Collegio richiama l’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 20701 e n. 26935 del 2013, valorizzando la nozione sostanziale e privilegiando il rilievo dell’utilizzo indebito delle risorse pubbliche. Il privato che, utilizzando fondi pubblici, entra nel procedimento amministrativo di erogazione, diviene parte attiva del perseguimento dell’interesse superindividuale e risponde del danno cagionato dalla sua condotta non conforme.

L’elemento soggettivo è stato inquadrato a titolo di dolo, avendo il convenuto consapevolmente omesso la produzione del corredo documentale, con ciò determinando la difformità tra spesa dichiarata e spesa sostenuta. Il nesso causale è stato ravvisato nel mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla richiesta di aiuto comunitario, con conseguente condanna al pagamento di 74.280,50 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali, in favore dell’ARCEA. Le spese di lite sono state poste a carico del soccombente, secondo la nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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