Polizia penitenziaria, aliquota 2,44% solo dai ratei dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 165 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, il coefficiente di rendimento già elaborato per il personale militare in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La norma, pur essendo immediatamente precettiva e dunque applicabile anche ai trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, non ha effetti stricto sensu retroattivi: la riliquidazione opera solo con riferimento ai ratei maturati a partire dal 1° gennaio 2022. In difetto di una testuale previsione di retroattività e in presenza della espressa indicazione del dies di entrata in vigore, trova applicazione il principio di tendenziale irretroattività delle leggi.

Il Fatto

Un pensionato, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria e arruolatosi prima della smilitarizzazione dell’Istituzione, titolare di un trattamento liquidato con il sistema misto, ha chiesto in primo grado l’accertamento del proprio diritto all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la rideterminazione della pensione con l’aliquota pensionabile del 44 per cento, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 657/2021, ha respinto la domanda, ritenendo che l’art. 54 del T.U. pensionistico si applichi esclusivamente al personale militare e che il diritto a pensione sorga al verificarsi dei presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge. Il pensionato ha proposto appello, articolando tre motivi e invocando, tra l’altro, l’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, il riconoscimento della riliquidazione dal gennaio 2022, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha innanzitutto ribadito che la determinazione del trattamento previdenziale, nell’an e nel quantum, va ricostruita sulla base della disciplina applicabile al tempo del collocamento a riposo, quando maturano i requisiti per il diritto a pensione, non potendosi configurare un diritto dell’iscritto all’intangibilità del trattamento vigente al momento dell’iscrizione.

Nel merito, la giurisprudenza contabile di appello ha costantemente escluso che l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sia applicabile al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, compresa la Polizia penitenziaria. L’art. 1 della legge n. 395/1990 ha previsto l’applicabilità ai dipendenti del Corpo, solo in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato; l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 ha richiamato il solo art. 52 del T.U. e non anche il successivo art. 54. La Corte costituzionale, sent. n. 33/2023, ha del resto escluso un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, non essendo le posizioni comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema misto.

Quanto al motivo fondato sulla legge di bilancio 2022, la Corte lo ha ritenuto ammissibile, perché il divieto di domande nuove in appello non opera per quelle che traggono fondamento in una normativa sopravvenuta alla chiusura del giudizio di primo grado. Nel merito, l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento elaborato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM per il personale militare, riconoscendo la specificità del ruolo ai sensi dell’art. 19 della legge n. 183/2010.

Sul piano intertemporale, il Collegio ha aderito all’orientamento prevalente: la norma, immediatamente precettiva, è applicabile anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma non ha effetti stricto sensu retroattivi. Il beneficio riguarda solo i ratei maturati dal 1° gennaio 2022. L’art. 22 della legge n. 234/2021 fissa espressamente il dies di entrata in vigore; il comma 102 prevede previsioni di spesa in incremento progressivo dal 2022 al 2031, computo incompatibile con un’interpretazione retroattiva. La stessa Corte costituzionale, sent. n. 33/2023, ha chiarito che la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022. L’appello è stato dunque parzialmente accolto, con diritto al ricalcolo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le spese di difesa sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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