Rapporti dare-avere ente camerale e agente riscossione in pendenza termini (Corte dei Conti Sez. I App. n. 160 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, la controversia tra ente impositore titolare del diritto camerale e agente della riscossione, avente ad oggetto la verifica contabile dei rapporti di dare-avere, appartiene alla giurisdizione contabile ed è proponibile con la categoria atipica dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c.. L’azione di mero accertamento è sostenuta da un interesse ad agire anche in assenza di una lesione attuale, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto. Non è però necessario attendere la conclusione del procedimento amministrativo di discarico per inesigibilità disciplinato dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. L’attore deve allegare e provare le singole partite: l’azione non può avere carattere esplorativo né generalizzato sull’intera gestione pluriennale, e il difetto di allegazione non può essere colmato dalla CTU contabile.

Il Fatto

Una Camera di commercio ha chiesto in primo grado, ai sensi dell’art. 172, lett. d), c.g.c., di accertare il proprio credito verso l’agente della riscossione per diritti camerali non riscossi e per somme riscosse ma non riversate, con riferimento ai ruoli di un arco pluriennale. Il giudice territoriale, riconosciuta la giurisdizione contabile, ha rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire e per difetto di prova. L’ente camerale ha proposto appello, censurando la motivazione e reiterando la domanda di accertamento.

La questione è giunta alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, che ha trattato congiuntamente più appelli di identico contenuto proposti da enti camerali accorpati. Nel giudizio sono intervenute la Procura generale e l’agente della riscossione, che hanno concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la giurisdizione contabile, sul rilievo che la controversia attiene alla gestione di denaro di spettanza di un ente pubblico da parte dell’agente contabile, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22810 del 2020, n. 21546 del 2017, n. 5595 del 2020 e n. 7561 del 2020. Ha poi ritenuto corretta la qualificazione della domanda come verifica contabile di natura dichiarativa, veicolabile attraverso la categoria atipica e residuale dei giudizi ad istanza di parte.

Su questo punto la Corte ha aderito al proprio precedente della Sez. II App. n. 297/2021, reso su analogo giudizio di altra Camera di commercio, secondo cui l’art. 172, lett. d), c.g.c. configura uno strumento processuale valido per controversie che, pur attenendo alla contabilità pubblica, non trovano fondamento nel giudizio di conto, in quello di responsabilità o negli altri giudizi nominati. La pronuncia ha inoltre affermato la sussistenza dell’interesse ad agire anche in assenza di una lesione attuale, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva non superabile senza l’intervento del giudice.

La Corte ha quindi respinto il primo motivo di appello, rilevando che il giudice territoriale non aveva mai negato la legittimazione attiva dell’ente. Ha invece ritenuto fondata la ragione sostanziale del rigetto, incentrata sull’assenza di prove. In pendenza dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, il cui differimento deriva dal meccanismo delle proroghe, la domanda di accertamento si traduce in un controllo generalizzato sull’intera gestione pluriennale del servizio di riscossione, precluso al giudice in forza del principio di separazione dei poteri.

La Corte ha precisato che l’attore deve illustrare, per ciascuna partita affidata all’esattore, le ragioni del credito vantato. La domanda non può avere carattere esplorativo. I frontespizi dei ruoli e le schermate del portale Monitor Enti indicano solo i totali per annualità, senza consentire di desumere il dettaglio delle singole posizioni e le cause della mancata riscossione. È stato confermato il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e il rigetto della richiesta di CTU contabile, che non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022. La questione di legittimità costituzionale del sistema di proroga è stata infine dichiarata irrilevante, incidendo solo sulla procedura amministrativa di discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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