Giudizio di conto, subagente di fatto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 90 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione va accertata con riferimento all’idoneità del conto a rappresentare in modo completo, chiaro e continuativo i fatti gestionali, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che non può però derogare all’obbligo di rendicontazione. Integra irregolarità non meramente formale la mancata redazione di un autonomo subconto da parte del contabile secondario che, in via di fatto, abbia maneggiato denaro pubblico, con conseguente concentrazione della contabilità secondaria in quella principale ai sensi dell’art. 192 R.D. n. 827/1934. Parimenti irregolare è il conto in cui le somme riscosse non siano state riversate alle scadenze stabilite, in violazione dell’art. 191 R.D. n. 827/1934 e della regolamentazione interna dell’ente. La mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1934, determina confusione tra le gestioni e non può essere sostituita da riscontri di diversa natura. Il conto così affetto non può essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico, restando estranea all’agente la mancata trasmissione della relazione dell’organo di revisione, riferibile all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile quale riscuotitore speciale di un comune per l’esercizio 2020, relativo alla riscossione dei diritti di copia dell’ufficio tecnico. Il conto, parificato e approvato, esponeva riscossioni di importo esiguo e una giacenza di cassa, senza annotazione di alcun riversamento.

La relazione istruttoria aveva rilevato che l’attività gestoria era stata svolta non dall’agente firmatario, ma da una dipendente dell’ente, senza che fosse stato compilato un autonomo conto a corredo di quello principale; che mancava il verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante; che i riversamenti in tesoreria erano avvenuti oltre i termini; che non era stata trasmessa la relazione dell’organo di revisione. Il conto veniva quindi rimesso all’esame della Sezione per la dichiarazione di irregolarità e la non ammissione a discarico. L’agente, la dipendente e l’amministrazione depositavano memorie difensive, deducendo la natura meramente formale delle irregolarità e la regolarità sostanziale della gestione, in assenza di ammanchi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del giudizio di conto, volta ad accertare la regolarità delle gestioni di chi ha maneggio di denaro pubblico. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione e la sua forma deve essere coerente con tale finalità, secondo il principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire strumento per eludere l’obbligo di rendicontazione.

Quanto al primo profilo, la Corte qualifica la dipendente come subagente: ella fu delegata in via di fatto alla riscossione, con maneggio di denaro e gestione di una cassa, secondo uno schema che integra le previsioni dell’art. 192 R.D. n. 827/1934. La presentazione di un unico conto per diverse gestioni di riscossione non rispetta tale norma, determinando confusione tra gestioni. La mancata redazione dei subconti non è irregolarità meramente formale quando il conto risulti riassuntivo di separate contabilità affidate a singoli subagenti. La norma impone ai contabili secondari di rendere il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale, a fini di evidenza, chiarezza e ripartizione delle responsabilità.

Il secondo profilo riguarda il mancato riversamento delle riscossioni, per quanto di importo esiguo, con violazione dell’art. 191 R.D. n. 827/1934, che impone il versamento alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta, e dell’art. 76 del regolamento di contabilità dell’ente. Ne deriva un’irregolarità anche nella gestione e rendicontazione della cassa, non riversata e indicata al di fuori del dettaglio del conto. Tale modalità operativa può risultare, in astratto, foriera di danno per l’amministrazione.

Il terzo profilo è la mancanza del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta dagli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1934 e non può essere sostituita da riscontri di diversa natura. Essa comporta che alla gestione di diritto del precedente agente si affianchi quella del successore, con confusione di gestione e responsabilità solidale per eventuali ammanchi di incerta collocazione temporale. Non costituisce invece irregolarità riferibile all’agente, ma all’amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.

Il conto, per la sua irregolarità, non può essere approvato e l’agente non è ammesso a discarico. Non si provvede sulle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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