Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 109 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non assume la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici. La mera elencazione di beni inventariati in uso continuativo agli uffici non integra gli estremi della gestione di magazzino e non è qualificabile come conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria in servizio presso il Settore Contabile-Finanziario di un Comune, in qualità di consegnataria di beni mobili per l’anno 2018. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha riferito che la consegnataria ha trasmesso il conto all’Amministrazione nel gennaio 2019, mentre l’Ente lo ha depositato presso la Sezione giurisdizionale nell’agosto 2022, oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Il conto recava, inoltre, il visto di regolarità contabile apposto dalla medesima consegnataria, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato.
Secondo il magistrato istruttore l’atto trasmesso non è qualificabile come conto giudiziale, perché contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo la dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di resa del conto e l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva del consegnatario, da cui dipende la stessa procedibilità del giudizio di conto. La norma di riferimento è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.
Il criterio discretivo è dunque qualitativo e quantitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa consegnataria ha del resto condiviso i rilievi del magistrato istruttore.
Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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