Improcedibile l’appello contabile se il difensore non compare due volte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 175 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile, l’art. 196 del codice di giustizia contabile prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La comunicazione del rinvio al difensore integra la condizione per la declaratoria di improcedibilità. Il giudice rileva la sussistenza dei presupposti processuali della fattispecie e definisce il giudizio in rito, con compensazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda origina dalla sentenza n. 71/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, che, accogliendo la domanda della Procura attrice, aveva condannato l’appellante — legale rappresentante di una ditta individuale beneficiaria di agevolazioni finanziarie — al pagamento di una somma in favore di Invitalia S.p.a. per indebita percezione di contributi pubblici, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Avverso tale decisione l’appellante ha proposto impugnazione, deducendo l’impossibilità sopravvenuta all’adempimento ex art. 1256 c.c. per gravi condizioni di salute, l’esclusione del dolo e dell’imputabilità, l’irriferibilità della condotta e, in via subordinata, la prescrizione del credito. La Procura Generale ha chiesto la declaratoria di estinzione per difetto di impulso processuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale lo svolgimento del giudizio. All’udienza del 1 dicembre 2023, per l’assenza del difensore dell’appellante, era stata pronunciata l’ordinanza n. 1/2024 di rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 196 c.g.c. all’udienza del 7 giugno 2024, poi rinviata d’ufficio all’udienza odierna.

L’ordinanza conteneva anche l’avvertenza che, ove il rappresentante della parte appellante non fosse comparso per la seconda volta all’udienza di discussione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Detta ordinanza risulta regolarmente comunicata in data 8 gennaio 2024 a mezzo PEC dalla Segreteria al difensore dell’appellante.

Anche all’udienza odierna è stata riscontrata l’assenza del difensore dell’appellante. Il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 196 del codice di giustizia contabile, che testualmente dispone la improcedibilità d’ufficio dell’appello in caso di mancata comparizione alla nuova udienza.

In conseguenza della previsione di legge e dell’integrazione delle condizioni da essa contemplate, l’appello è dichiarato improcedibile ai sensi del citato art. 196 del c.g.c. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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