Riliquidazione pensione Polizia Penitenziaria e art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 176 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede l’aliquota di rendimento del 44 per cento per il militare con anzianità tra quindici e venti anni, non è applicabile al personale della Polizia Penitenziaria per i trattamenti pensionistici maturati fino al 31 dicembre 2021, essendo tale Corpo inquadrato tra le Forze di polizia ad ordinamento civile. A decorrere dal 1 gennaio 2022, l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende espressamente detta disciplina alle Forze di polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva con il sistema misto, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La norma opera senza efficacia retroattiva, con riliquidazione dal rateo di gennaio 2022. Gli incrementi stipendiali non maturati per effetto del blocco retributivo non entrano nella base pensionabile, non essendo stati percepiti né assoggettati a contribuzione.

Il Fatto

Un ex agente della Polizia Penitenziaria, in quiescenza dal 18 gennaio 2017, con anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di quindici anni e dieci mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto. Il pensionato ha invocato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e il riconoscimento delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per gli anni dal 2011 al 2014.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 933/2021, ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente alle spese legali in favore dell’Inps. Il pensionato ha proposto appello, deducendo l’applicabilità retroattiva della legge n. 234/2021, l’asserita incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 e l’erroneità della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi malgrado la regolarità delle notifiche, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c.

Sul primo motivo, la Corte ha rilevato la parziale fondatezza. Il giudice di prime cure aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia Penitenziaria, in quanto il trattamento pensionistico va liquidato secondo la normativa vigente al momento della maturazione del diritto. Tale conclusione vale però solo per le prestazioni maturate al 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo, l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva.

La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui la norma sopravvenuta non ha efficacia retroattiva, trovando conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha qualificato come “giustamente” non retroattiva l’applicazione della disciplina, operante solo dal rateo di gennaio 2022. Ha richiamato le proprie sentenze n. 45/2022, n. 179/2023 e n. 62/2024. L’appellante, con anzianità contributiva di quindici anni e dieci mesi al 31 dicembre 1995, rientra nell’ambito applicativo, con conseguente riliquidazione dal 1 gennaio 2022 e corresponsione di arretrati e della maggior somma tra interessi e rivalutazione ex art. 167, comma 3, c.g.c.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il rigetto. Il blocco stipendiale ha escluso la valorizzazione pensionistica degli incrementi automatici maturati nel periodo, perché mai entrati nella base retributiva e contributiva. La giurisprudenza di appello è granitica e i principi sono stati avallati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 200/2018, n. 167/2020 e n. 92/2021. Quanto alla sentenza n. 178/2015, il richiamo è inconferente, avendo essa rimesso al legislatore il ripristino della dialettica contrattuale. La domanda relativa all’anno 2015 è stata inoltre qualificata come nuova e inammissibile in appello.

Infine, in ragione dell’accoglimento parziale e dell’intervento normativo sopravvenuto, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di difesa per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

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