I crediti pensionistici non rivendicati in vita si trasmettono agli eredi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 171 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I diritti di credito di natura pensionistica maturati dal de cuius rientrano nell’asse ereditario e si trasmettono agli eredi a titolo universale, salvo che siano caduti in prescrizione o siano stati oggetto di rinunzia. L’esperimento di un’azione giurisdizionale di accertamento, non avente natura costitutiva, non costituisce elemento genetico del diritto di credito e non è condizione necessaria della sua trasmissione mortis causa. La mancata impugnazione dei provvedimenti, o del silenzio, dell’Ente previdenziale non preclude agli eredi la tutela del diritto, considerata la natura non strictu sensu provvedimentale delle determinazioni dell’Istituto e l’assenza di termini di decadenza per il ricorso, ferma restando la prescrizione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la domanda di riliquidazione della pensione di un dipendente pubblico, proposta dagli eredi dopo il decesso del titolare. Il trattamento pensionistico, a carico della gestione dipendenti pubblici dell’INPS, avrebbe dovuto comprendere l’indennità di incentivazione prevista da un accordo sindacale del 1971 e dalla relativa delibera di ratifica, secondo la misura determinata da una delibera aziendale del 1975.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda degli eredi. Aveva ritenuto che il diritto ai maggiori ratei potesse essere riconosciuto al solo titolare del trattamento diretto e che, dopo il decesso, gli eredi potessero vantare in nome proprio unicamente il diritto alla pensione di reversibilità. La questione arriva così davanti al giudice centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 108 c.g.c. per la prosecuzione del processo dopo il decesso di una delle appellanti, costituitasi in giudizio anche quale erede della madre. Nel merito, il giudice di appello non condivide l’assunto del primo giudice, secondo cui il credito pensionistico non sarebbe mai entrato nel patrimonio del de cuius in mancanza di un’azione giurisdizionale in vita.
Rientrano nella massa ereditaria i beni materiali e i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, con la sola eccezione di quelli intuitu personae. Nel caso di specie si tratta di diritti soggettivi patrimoniali, consistenti nel mero ricalcolo del trattamento pensionistico, che non presentano carattere personalissimo.
Per i diritti di credito, la Corte richiama l’art. 1174 c.c.: essi sorgono da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento. Di norma, salva diversa disposizione di legge non indicata nella sentenza gravata, l’esperimento di un’azione giurisdizionale non costitutiva non è elemento genetico indispensabile all’insorgere del credito, che dunque confluisce nell’asse ereditario anche se non rivendicato in giudizio.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile di appello, secondo cui la successione mortis causa a titolo universale comprende tutti i rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al defunto, accertati o controversi, salvi quelli prescritti o rinunziati (Sez. appello Sicilia n. 155/2022). Sullo stesso principio si allinea la Cass. n. 11574/2015, in materia di ricalcolo della pensione per esposizione ad amianto: il diritto entra nell’asse ereditario a seguito dell’istanza amministrativa del diretto interessato, non della sua domanda giudiziale. In materia di prestazioni assistenziali, la Cass. n. 1323/2016 afferma che il diritto nasce dalla domanda amministrativa e dai presupposti di legge e si trasmette per successione anche in caso di morte antecedente all’accertamento.
L’appello è pertanto accolto, con rinvio al primo giudice in diversa composizione per il compiuto esame nel merito, involgendo questioni di fatto esulanti dalla cognizione del giudice d’appello. Il giudice del rinvio provvede anche alla regolazione delle spese di difesa del presente grado; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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