Estinzione dell’appello per mancata riassunzione e passaggio in giudicato della sentenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 239 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile di appello, interrotto per decesso della parte appellata, l’omessa riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento determina l’estinzione di diritto del processo. L’estinzione può essere dichiarata anche d’ufficio con sentenza dal giudice davanti al quale la riassunzione sarebbe dovuta avvenire. All’estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La disciplina trova applicazione, nel giudizio contabile, mediante il rinvio alle norme del codice di procedura civile, prima operante tramite l’art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933 e oggi confluita nel Codice di giustizia contabile.

Il Fatto

Un erede aveva ottenuto, dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti, il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità con attribuzione della VI categoria della pensione di guerra, oltre agli interessi legali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose appello avverso tale sentenza, deducendo errore di fatto e la violazione degli artt. 10 e 40 della legge 9.11.1961, n. 1240.

Nel corso del giudizio di appello, all’udienza del 24.05.2004, il processo venne interrotto per decesso dell’appellata. Nessuna delle parti interessate ha poi provveduto alla riattivazione. Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l’udienza del 5.12.2025 e, stante l’assenza di atti o istanze di riassunzione, il giudizio è stato trattato per la decisione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla sorte del processo di appello contabile interrotto e non riassunto. Il Collegio richiama l’art. 300 cod. proc. civ., applicabile al giudizio contabile in virtù del rinvio alle norme e ai termini della procedura civile, prima consentito dall’art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933 e successivamente confluito nell’art. 4, comma 1, lett. a) dell’allegato al d.lgs. n. 174/2016.

Dal momento dell’interruzione nessuna delle parti ha provveduto alla riattivazione del processo. Ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., il processo si estingue; la competenza a dichiarare l’estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione, come affermato da Cass. n. 2040/1984.

La Corte evidenzia che al caso trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, di contenuto identico a quelle del rito civile: il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue (art. 109, comma 6, c.g.c.; art. 305 cod. proc. civ.). Il termine decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti, secondo Cass. n. 15004/2024 e Cass. n. 773/2013, e in ogni caso dalla conoscenza legale dell’interruzione (Corte cost. n. 261/2010; Cass. n. 3783/2012).

Non essendo il processo di appello stato riassunto nei termini, il Collegio lo dichiara estinto, operando l’estinzione di diritto e potendo essere rilevata anche d’ufficio con sentenza (art. 111, commi 1 e 4, c.g.c.; art. 307 cod. proc. civ.). Ai sensi degli artt. 111, comma 6, c.g.c. e 310, comma 2, cod. proc. civ., consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nulla si provvede sulle spese di giustizia; le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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