Pensione privilegiata e transito nei ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. I App. n. 226 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ma contestualmente reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile, con successivo transito a domanda nei ruoli civili, non trova applicazione la liquidazione d’ufficio del trattamento di pensione privilegiata prevista dall’art. 167, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, che presuppone la definitiva cessazione dal servizio per infermità, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Trova invece applicazione l’art. 167, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, con liquidazione a domanda e decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto con l’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Il transito nei ruoli civili integra una causa di cessazione dal rapporto di impiego militare ai sensi dell’art. 923, secondo comma, lett. h), del d. lgs. n. 66/2010, ma non equivale a definitiva cessazione dal servizio per infermità.
Il Fatto
L’appellante, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, veniva dichiarato non idoneo al servizio militare con verbale del C.M.O. di Udine del 18 settembre 2003 e, contestualmente, idoneo al reimpiego nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Optava quindi per il transito a domanda nei ruoli civili, formalizzato con decreto del 3 novembre 2004.
Con provvedimento del 19 maggio 2021 il Ministero gli riconosceva la pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria dal mese successivo alla domanda (febbraio 2019). L’interessato impugnava il provvedimento chiedendo la retrodatazione al 18 settembre 2003, o in subordine al 3 ottobre 2005, con arretrati, interessi e rivalutazione. La Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso con sentenza n. 64/2022. Proposto appello, la questione giunge davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha prospettato asseriti errori di diritto in ordine all’applicazione della normativa di riferimento, l’impugnazione è stata dichiarata ammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda: l’appellante, dopo la dichiarazione di non idoneità al servizio militare, è stato contestualmente dichiarato reimpiegabile nei ruoli civili e ha continuato a beneficiare del trattenimento in servizio militare in speciale aspettativa con assegni fino all’effettivo transito. Tale circostanza esclude che egli sia stato dichiarato inidoneo in assoluto a qualsiasi impiego o mansione.
Il Collegio richiama l’art. 923, secondo comma, lett. h), del codice dell’ordinamento militare, che annovera il transito nell’impiego civile tra le cause di cessazione del rapporto di impiego militare. Da ciò deduce che la liquidazione d’ufficio del trattamento privilegiato, prevista dall’art. 167, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone una definitiva cessazione dal servizio per infermità, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili: evenienza che nel caso di specie non ricorre.
Trova quindi applicazione il secondo comma del medesimo art. 167, che disciplina la liquidazione a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte richiama sul punto il proprio indirizzo, citando Sez. II Giur. Centr. d’Appello n. 440/2022 e, in termini, Sez. I Giur. Centr. d’Appello n. 353/2023, oltre ai precedenti ivi richiamati (Sez. III n. 138/2020, Sez. II n. 230/2020 e n. 20/2021), cui il Collegio dichiara di voler dare seguito.
Assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni, l’appello è stato respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese di difesa, liquidate in euro 500,00 a carico dell’appellante in favore di controparte, seguono la soccombenza; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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