Calcolo pensione e contribuzione NASPI: irrilevanza del principio di neutralizzazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 225 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 965 del 1965, la quota A del trattamento va rapportata alla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio. Il principio di neutralizzazione della contribuzione figurativa non opera quando i contributi acquisiti nell’ultimo quinquennio siano stati necessari a integrare il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione, non potendosi far valere detta contribuzione per anticipare la maturazione del diritto e insieme non tenerne conto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile. L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al titolare di trattamento pensionistico nella gestione esclusiva pubblica, essendo collocato nella disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria del personale privato. Nei giudizi pensionistici l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’azienda municipalizzata poi privatizzata, aveva optato per la conservazione della disciplina pensionistica della gestione pubblica. Cessato il rapporto di lavoro nell’agosto 2016, aveva percepito l’indennità di disoccupazione NASPI fino al collocamento in quiescenza, con decorrenza della pensione dal settembre 2018.
Il pensionato chiedeva che la quota A fosse calcolata sull’ultima retribuzione effettivamente percepita prima del collocamento in NASPI e non sull’importo dell’indennità, e in subordine sulla base dei versamenti volontari o della media dell’ultimo triennio. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 5/2023, aveva respinto il ricorso accogliendo la tesi dell’Istituto previdenziale. Il pensionato ha proposto appello lamentando errore di diritto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’appello. La domanda aveva ad oggetto asseriti errori di diritto, e nei giudizi pensionistici l’impugnazione è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto.
Nel merito, la Corte ha respinto la tesi dell’appellante. L’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 965 del 1965 è esplicito nel rapportare la quota A alla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio. Il calcolo non può quindi fondarsi sull’ultima retribuzione antecedente il collocamento in NASPI.
Quanto all’art. 3, comma 2, della legge n. 965 del 1965, che àncora la base di calcolo alla media del triennio in caso di continuazione o reiscrizione non superiore a cinque anni, la Corte ha richiamato il principio di neutralizzazione elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018). Secondo tale principio, la contribuzione acquisita dopo il perfezionamento del requisito minimo non può tradursi in un detrimento della misura della prestazione già virtualmente maturata.
La Corte ha però precisato che i contributi figurativi dell’ultimo quinquennio non possono essere neutralizzati quando concorrono a integrare il requisito contributivo minimo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21678 del 2018 e n. 29967 del 2022). Nel caso di specie il periodo coperto da contribuzione NASPI era stato necessario al conseguimento del diritto a pensione, sicché l’art. 3, comma 2, non trova applicazione.
Infine, l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015 è stato ritenuto inapplicabile, essendo collocato nella disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria del personale privato, mentre il ricorrente è titolare di trattamento nella gestione esclusiva pubblica, come da opzione esercitata. Le statuizioni di primo grado sulla quota B sono rimaste definite per difetto di specifici motivi. L’appello è stato respinto e le spese di difesa compensate.
Nota della Redazione
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