Responsabilità medica contabile, prova del nesso causale in ipotesi di causalità omissiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 227 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale conseguente a condotta medica omissiva, il nesso di causalità materiale va accertato mediante giudizio controfattuale, ponendo al posto dell’omissione il comportamento dovuto e verificando, secondo il criterio del più probabile che non, se la condotta alternativa avrebbe evitato il danno. Il giudizio si conduce con prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, ex art. 116 cod. proc. civ., sulla base degli artt. 40 e 41 cod. pen. e del principio di causalità adeguata. Se rimane ignota la causa determinativa dell’evento, per mancanza di riscontro autoptico, grava sull’attore la mancata dimostrazione del nesso. La diversa lettura di un elemento istruttorio, come la consulenza tecnica, non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

La Procura regionale per la Campania ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno erariale subito dall’ASL di Caserta a seguito del pagamento transattivo di euro 220.000,00 in favore degli eredi di un paziente deceduto. Il pagamento era a carico diretto della struttura solo per la franchigia di euro 150.000,00, per la parte restante liquidato dalla compagnia assicuratrice. Il danno erariale era addebitato a due medici intervenuti a domicilio del paziente con l’ambulanza medicalizzata del 118.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 890/2022, ha rigettato la domanda per inesistenza o mancanza di prova del nesso causale, ponendo le spese di difesa a carico dell’ASL. La Procura ha proposto appello, censurando la prevalenza attribuita alle perizie penali e la mancata valorizzazione della consulenza della CML e della CTU civile, che avevano riconosciuto una perdita di chance quantificata nel 30%. I medici si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione Centrale d’Appello muove dalla regola generale degli artt. 40 e 41 cod. pen., richiamando il criterio della causalità adeguata: nell’ambito della serie causale rilevano gli eventi che, secondo una valutazione da svolgersi ex ante, non appaiano del tutto inverosimili. Nel caso di condotta omissiva, la verifica del nesso si sostanzia nell’accertamento della probabilità che la condotta omessa eviti il rischio di danno, mediante il giudizio controfattuale, condotto con uno standard di conferma probabilistica verificato sugli elementi disponibili nel caso concreto.

Il Collegio osserva che tale giudizio deve essere effettuato in materia civile, e per analogia in quella amministrativo-contabile, secondo il criterio del più probabile che non, come affermato da Cass. n. 14980/2024. La regola di riparto dell’onere probatorio richiamata in primo grado trova applicazione residuale, solo quando la causa determinativa dell’evento sia rimasta ignota o assolutamente incerta, come ribadito da Cass. n. 21530/2021.

La Corte conferma che il giudice di prime cure ha correttamente rilevato la mancanza di prova del nesso causale materiale, essendo rimasta ignota la causa dell’exitus per la pacifica assenza di un riscontro autoptico, non contestata da alcuno. Il Collegio respinge la censura secondo cui la sentenza avrebbe recepito le sole perizie penali: la Corte territoriale ha invece tenuto presenti le consulenze della CML e la CTU civile, verificandone l’adeguatezza probatoria e la concludenza logica, e ha ricostruito diacronicamente i fatti emersi dal compendio probatorio.

La motivazione valorizza i verbali del 118, dai quali risultava che i parametri vitali del paziente erano nella norma, salvo il valore della glicemia, e l’assenza di condizioni di emergenza o urgenza al momento degli interventi. L’aggravamento si è manifestato solo successivamente al ricovero, avvenuto in regime ordinario e con mezzi propri. Il Collegio richiama anche la conclusione della CTU civile, secondo cui l’evento morte si sarebbe comunque verificato nel 70% dei casi anche in presenza di tempestiva assistenza.

Infine, la Sezione centrale esclude che la diversa lettura di alcuni elementi istruttori integri un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, data la valenza meramente istruttoria della consulenza tecnica quale atto processuale (Cass. n. 12387/2020). L’appello è pertanto infondato e la sentenza di primo grado confermata integralmente, con liquidazione degli onorari di difesa in favore delle parti appellate a carico dell’ASL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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