Regolarità del conto economale e discarico del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 4 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il contabile che abbia avuto maneggio di denaro o di valori pubblici è personalmente responsabile delle somme ricevute a titolo di anticipazione e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali le anticipazioni erano state disposte. La gestione economale costituisce gestione di mera cassa, derogatoria rispetto al principio di necessaria programmazione degli acquisti, e trova fondamento nei principi di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa. Le spese economali risultano irregolari ove non siano previste dal regolamento di contabilità o di economato, ovvero non siano documentate o siano effettuate in difformità dalle relative previsioni. Quando la gestione risulti sostanzialmente conforme alla disciplina regolamentare applicabile, il giudizio si conclude con la dichiarazione di regolarità del conto e con il discarico del contabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un’agente contabile nella qualità di economo di un ente locale. Con relazione del magistrato istruttore, il conto veniva deferito al Collegio con istanza di pronunzia sui rilievi che, secondo l’istruttoria, avrebbero precluso il discarico. Il profilo centrale riguardava l’assenza, per l’esercizio 2018, di un regolamento specificamente dedicato al servizio di economato: mancavano la disciplina della costituzione e della gestione del fondo, la tipologia e l’importo massimo delle spese ammissibili, la rendicontazione periodica e la chiusura di fine esercizio.

La contabile riferiva di avere applicato, in mancanza del nuovo regolamento, il previgente regolamento di contabilità, attenendosi alle disposizioni sulle tipologie di spesa sostenibili con il fondo economale e sul tetto massimo dei relativi importi. Il Collegio, con ordinanza, restituiva gli atti al magistrato designato per gli accertamenti del caso. Depositata la relazione integrativa, il magistrato istruttore dava atto della regolarità e conformità del conto e delle spese economali al previgente regolamento, concludendo per il possibile discarico. Il Pubblico Ministero, considerata la riscontrata regolarità, concludeva anch’esso per il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della disciplina della resa del conto. L’obbligo di rendiconto è configurato dal legislatore come istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela patrimoniale dell’ente. Requisito essenziale del giudizio è la sua necessarietà: nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro o di valori pubblici può esserne esonerato. La giurisdizione contabile sui giudizi di conto e la nozione generale di agente contabile trovano fondamento nelle disposizioni richiamate in motivazione.

Quanto alla gestione economale, le relative spese costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e ai materiali di consumo occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa. Detta modalità di approvvigionamento consente alle amministrazioni pubbliche di far fronte con immediatezza alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe ostacolare il buon andamento in termini di tempestività ed economicità.

Dal carattere anticipatorio e sostanzialmente derogatorio della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni mettano a disposizione dei singoli uffici le somme occorrenti per le spese minute e indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime. Il contabile è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare, con il conto, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. Ne deriva che le spese sono irregolari se non previste dal regolamento di contabilità o di economato, se non documentate o se effettuate in difformità dalle relative previsioni.

Applicando tali principi, il Collegio ha esaminato il conto e la documentazione allegata, riscontrando la sostanziale conformità della gestione alla previgente disciplina regolamentare. Ha inoltre preso atto dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del nuovo regolamento del servizio di economato. Su queste basi, in accoglimento della proposta del Pubblico Ministero, ha dichiarato la regolarità del conto giudiziale e ha pronunciato il discarico in favore del contabile, nulla disponendo per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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