Decorrenza della pensione privilegiata di reversibilità e domanda tardiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 28 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate di reversibilità dei pubblici dipendenti, la disciplina procedimentale dettata dall’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 — che fissa la decorrenza del trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se questa è presentata oltre due anni dal sorgere del diritto — non è tacitamente abrogata dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Le due disposizioni operano su piani distinti: la prima attiene alla decorrenza del pagamento, la seconda all’equiparazione di aliquote e requisiti della disciplina sostanziale. Il termine biennale non incide sul diritto alla pensione, ma solo sulla percezione dei ratei anteriori alla domanda, ed è espressione di discrezionalità legislativa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Il Fatto

L’appellante, figlia maggiorenne inabile al lavoro di un pensionato deceduto, aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità. La decorrenza era stata però fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, avvenuta oltre un biennio dal decesso.

La parte ha proposto appello lamentando l’erronea applicazione dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la sua tacita abrogazione a opera della legge n. 335/1995, con conseguente diritto alla decorrenza dalla data del decesso del genitore. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, qualificando la norma come procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità dell’appello, in quanto i motivi prospettati attengono a pretesi errori di diritto, rientranti nei limiti dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’impugnazione per soli motivi di diritto.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973, che per gli aventi diritto diversi dalla vedova e dagli orfani minorenni richiede apposita domanda. L’art. 191, comma 3, primo periodo, del medesimo testo unico prevede che, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Secondo il Collegio tale disposizione non è stata travolta dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Le due norme operano su piani differenti: la prima ha natura procedimentale e riguarda la decorrenza del trattamento; la seconda introduce l’equiparazione di aliquote e requisiti sul piano sostanziale.

Essendo la domanda intervenuta oltre sette anni dopo il decesso, la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza fissata dal giudice territoriale, in conformità alla giurisprudenza contabile di appello richiamata (III Sez. App. n. 380/2021; Sez. Giur. Centr. App. Regione Siciliana n. 185/2021).

Quanto ai prospettati dubbi di incostituzionalità, non espressamente sollevati come specifica questione, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 345/1999, secondo cui il termine decadenziale collegato all’onere della domanda non fa perdere il diritto alla pensione, ma solo la percezione dei ratei anteriori, ed è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con ragioni di certezza finanziaria dell’ente erogatore. L’appello è stato dunque rigettato, con integrale conferma della pronuncia impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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