Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale in pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 61 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento di privilegio, la sopravvenuta definizione in sede amministrativa della pretesa dedotta in causa, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento provvedimentale del diritto, facendo venir meno l’interesse ad agire del ricorrente, integra una ipotesi di soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La regolazione delle spese, pertanto, non segue il criterio della compensazione, ma quello della soccombenza, ancorché virtuale, restando a carico dell’Istituto che abbia adempiuto solo in pendenza di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Maresciallo della Marina Militare in quiescenza, aveva presentato domanda per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della colonna vertebrale. La CMO competente si era espressa favorevolmente sull’ascrivibilità alla tabella A, categoria 7^, e il CVCS aveva rilasciato parere positivo di dipendenza da causa di servizio. Il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, trasmesso dall’Istituto nel 2020, aveva riconosciuto la sola pensione diretta di inabilità, senza disporre nulla in ordine al trattamento privilegiato richiesto con apposita domanda amministrativa.
Nonostante la diffida ad adempiere, l’Istituto non aveva provveduto. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione con il riconoscimento del trattamento di privilegio. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha chiesto un rinvio per acquisire la documentazione medico-legale e, nel merito, ha eccepito il difetto dei requisiti per la concessione del beneficio.
La Motivazione della Corte
Dopo un rinvio per approfondimenti e un’ulteriore udienza, il giudice ha ordinato all’INPS di concludere il procedimento amministrativo riguardante la posizione del ricorrente. A tale ordine ha fatto seguito il deposito del provvedimento di riliquidazione del trattamento privilegiato di 7^ categoria di tabella A, con contestuale liquidazione dei ratei arretrati maturati.
All’udienza, entrambe le parti hanno concordemente chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rispettivamente con condanna e con compensazione delle spese. Il giudicante ha ritenuto di non disattendere la concorde richiesta, avendo la questione controversa trovato soluzione in sede amministrativa, come comprovato dal deposito del provvedimento di riliquidazione.
Sul punto delle spese, la Corte ha applicato il principio di soccombenza virtuale, richiamando il proprio orientamento (C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017). Il riconoscimento provvedimentale del diritto è pacificamente avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente e, correlativamente, l’accollo delle spese all’Istituto resistente.
La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.000,00, da distrarre in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Il giudice ha inoltre ravvisato gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, disponendo l’annotazione a tutela dei dati identificativi del ricorrente.
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Nota della Redazione
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