Cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 29 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenienza di una situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti rende oggettivamente inutile la pronuncia del giudice e determina la cessazione della materia del contendere. Tale effetto si produce quando l’ente previdenziale, in corso di causa, riconosca e soddisfi integralmente le pretese dell’appellante mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati. La declaratoria di estinzione del giudizio, pronunciata ai sensi dell’art. 110 c.g.c., non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Un ex sottufficiale della Marina Militare, collocato a riposo con oltre venti anni di servizio e con anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, pari a dodici anni e quattro mesi, aveva chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella prevista dall’art. 44 del medesimo d.P.R., ritenuta meno favorevole e applicata dall’istituto previdenziale.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 475/2021. L’interessato ha proposto appello, richiamando la giurisprudenza del Giudice contabile e, in particolare, le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, oltre al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., chiedendo la riliquidazione con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno di servizio maturato alla data del 31.12.1995.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto processuale. Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del giudice su quanto forma oggetto della controversia, come affermato da Cass. civ. Sez. III n. 12253/1998, ex plurimis.

Sul piano fattuale, l’istituto previdenziale, con memoria del 26 ottobre 2023, ha rappresentato di aver emesso in pari data il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, applicando l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno di servizio maturato alla data del 31.12.1995, secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 12/QM/2021. Ha inoltre depositato il provvedimento di liquidazione delle somme arretrate, da pagarsi sui ratei maturati con le competenze del mese di gennaio 2024.

L’appellante, con nota del 9 novembre 2023, ha preso atto dell’avvenuta soddisfazione delle proprie richieste e ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La stessa conclusione è stata confermata dall’istituto previdenziale all’udienza pubblica del 23 novembre 2023.

Alla luce degli atti e delle dichiarazioni delle parti, il Collegio prende atto dell’avvenuto soddisfacimento delle pretese dell’appellante e ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La declaratoria di estinzione non dà luogo alla pronuncia sulle spese, che restano non regolate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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