Pensione di privilegio e declassamento tabellare: centralità del parere medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 5 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio, il giudice contabile non può discostarsi dalle conclusioni del Collegio Medico Legale quando il parere sia congruamente argomentato, fondato sulla documentazione sanitaria acquisita e reso previa visita diretta del ricorrente. Il declassamento dalla Tabella A alla Tabella B è legittimo solo se il miglioramento della patologia risulti effettivo e stabilizzato. La domanda di pensione privilegiata tabellare per infermità contratte durante il servizio compete in via esclusiva all’amministrazione datrice di lavoro, pur permanendo in capo all’ente previdenziale i compiti di liquidazione e pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri in congedo, ha proposto ricorso avverso la determina I.N.P.S. del 2 marzo 2023 con cui, all’esito della revisione, era stato revocato il trattamento pensionistico di privilegio ragguagliato alla Tabella A, Categoria 8^, e liquidata una indennità una tantum in applicazione della Tabella B.

Il ricorrente ha chiesto di accertare il diritto alla pensione privilegiata commisurata alla Categoria 8^ della Tabella A, da durare a vita, contestando la congruità del giudizio di miglioramento delle patologie. Sono state evocate in giudizio l’amministrazione di appartenenza e l’ente previdenziale; altre amministrazioni hanno chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha esaminato le richieste di estromissione. Quanto all’amministrazione estranea alla vicenda, il giudice ha rilevato che essa non è parte del giudizio, non essendo indicata nella vocatio in ius, e che della erronea notifica si sarebbe tenuto conto nella liquidazione delle spese.

Quanto all’amministrazione di appartenenza, la richiesta di estromissione è stata ritenuta infondata. Il giudice ha richiamato la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, sentenza n. 73/A/2023, secondo cui la liquidazione e il pagamento del trattamento di privilegio competono all’ente previdenziale per i militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2010; ha però precisato che, trattandosi di procedimento complesso, permangono competenze strumentali in capo all’amministrazione datrice di lavoro.

Nel merito, il giudice ha circoscritto la materia del contendere alla sola classificazione tabellare delle patologie, non essendo contestata la loro dipendenza da causa di servizio. L’accertamento è stato affidato al Collegio Medico Legale presso la Sezione speciale della Corte dei conti.

Il parere ha confermato la correttezza del declassamento per la patologia dell’arto superiore destro, qualificata come esiti stabilizzati a modico impegno funzionale e ascrivibile a due annualità di Tabella B. Per la patologia discale, invece, il Collegio ha ritenuto sussistente un quadro cronico non passibile di miglioramento, meritevole di ascrizione all’ottava categoria della Tabella A, a vita.

Il giudice ha ritenuto il parere non censurabile, ben argomentato e fondato sulla documentazione e sulla visita diretta, e non contestato dalle parti resistenti. Ha pertanto respinto in parte il ricorso, confermando la determina nella parte relativa alla prima patologia, e lo ha accolto in parte, revocando la determina nella parte relativa alla patologia discale, con liquidazione a vita della pensione privilegiata, tenendo conto di quanto già percepito a titolo di una tantum. Le spese sono state interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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