Coefficiente 2,44% anche alla polizia penitenziaria dalla legge di bilancio 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 38 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La norma si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, ma è priva di efficacia retroattiva: la riliquidazione e i connessi effetti economici operano ex nunc, dal 1° gennaio 2022. Sulle differenze dovute spettano gli accessori di legge, nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente alla Polizia penitenziaria, con un servizio utile di 17 anni e 10 mesi al 31 dicembre 1995, ha impugnato la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale aveva respinto la domanda di applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ritenendolo non rientrante tra il personale militare. L’appellante ha chiesto la rideterminazione della pensione con l’aliquota del 2,445% per ogni anno di servizio utile, oltre accessori.
L’Istituto previdenziale si è costituito, negando la destinazione della norma al personale della polizia penitenziaria e richiamando la sopravvenuta legge n. 234/2021, con contestuale eccezione di prescrizione quinquennale. In via subordinata ha ammesso la riliquidazione, ma dalla sola annualità 2022.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato l’ammissibilità dell’appello alla luce del limite dei soli motivi di diritto posto dall’art. 170 c.g.c. La doglianza prospetta un asserito errore di diritto e supera dunque il filtro.
Nel merito, il percorso parte dalle decisioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM: l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995 era stata riferita al solo personale militare. L’orientamento delle Sezioni d’appello aveva costantemente escluso l’estensione ai corpi di polizia a ordinamento civile, compresa la polizia penitenziaria, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990 alle norme degli impiegati civili dello Stato e dell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992.
Sopravvenuta la legge n. 234/2021, il quadro muta. Il Collegio osserva che la disposizione è priva di natura interpretativa e quindi di efficacia retroattiva: la riliquidazione opera dal 1° gennaio 2022. Si tratta di una retroattività temperata, che contempera l’esigenza di parità di trattamento con l’equilibrio di bilancio. La copertura finanziaria, del resto, è stata calcolata includendo il personale cessato entro il 2021.
La lettura è avallata dalla Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990, ribadendo l’applicazione non retroattiva dello ius superveniens. Nella stessa direzione l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023 ha restituito gli atti al rimettente per il mutato quadro normativo.
Il Collegio aggiunge che il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice contabile l’intero rapporto, cosicché l’esatta determinazione dell’aliquota rientra nel perimetro del giudizio pur in assenza di specifica indicazione nella domanda. L’appello è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del coefficiente del 2,44% dal 1° gennaio 2022 e accessori di legge; le spese di difesa sono compensate.
Nota della Redazione
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