Giudizio di conto: integrale ristoro dell’ammanco e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 5 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’integrale ristoro dell’ammanco contestato all’agente contabile, intervenuto successivamente all’apertura del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non potendosi più configurare alcun danno erariale. La sottoscrizione del conto giudiziale genera una piena assunzione di paternità dell’atto, con imputazione delle relative responsabilità in capo al sottoscrittore, con esclusione di ogni valutazione sulla posizione di soggetti terzi. La sanatoria intervenuta in corso di causa, avvenuta soltanto a seguito della contestazione, giustifica la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto iscritto al n. 23795 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40225 reso dall’agente contabile in qualità di Economo di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione n. 474/2023 il Magistrato istruttore rappresentava che il conto, pur sottoscritto e munito del visto di regolarità, presentava una gestione economale caratterizzata da rilevanti criticità contabili, tra cui la mancanza di indicazione dei buoni economali, delle determine di discarico e dell’anticipazione di cassa.
L’istruttoria escludeva la regolarità di alcune spese, relative a partecipazioni a lutto, assistenza sociale e pasti di rappresentanza, ritenute non riconducibili alle previsioni regolamentari, quantificando un ammanco di € 525,62. Notificata la relazione, l’agente contabile provvedeva al ristoro integrale della somma, depositando prova dell’avvenuto pagamento, mentre il Pubblico Ministero si rimetteva alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta la richiesta del Magistrato istruttore di valutare la posizione di un ulteriore soggetto, indicato come potenziale responsabile concorrente nella gestione economale. Il Collegio esclude tale esame, rilevando che il conto è stato sottoscritto e presentato esclusivamente dall’agente contabile e che, dunque, a quest’ultima deve essere imputato il conto e contestate le relative irregolarità.
La sottoscrizione del conto, osserva la Sezione, genera necessariamente un’assunzione di paternità dell’atto, con l’intestazione delle conseguenti responsabilità di legge. Il perimetro del giudizio di conto resta pertanto circoscritto al soggetto che ha reso il conto, senza possibilità di estenderlo a soggetti terzi non coinvolti dalla rendicontazione.
Nel merito, la Corte rileva che la relazione istruttoria ha evidenziato, oltre ad alcune irregolarità gestionali, un ammanco di € 525,62 a detrimento dell’ente locale, derivante dalla somma delle spese irregolarmente sostenute. A seguito della contestazione, l’agente contabile ha provveduto all’integrale ristoro della somma, dando prova dell’avvenuto pagamento mediante quietanza di incasso e reversale acquisite agli atti.
Tale ristoro integrale determina, sotto il profilo sostanziale, la definizione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il pregiudizio erariale originariamente contestato.
La Corte osserva tuttavia che l’ammanco risulta sanato soltanto a seguito dell’apertura del giudizio. Ricorrono pertanto le condizioni per la condanna alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con liquidazione secondo la nota segretariale. Il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con condanna dell’agente contabile al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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