Responsabilità contabile per fondi PSR distratti: giurisdizione e rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 36 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti di impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto sia investito dello svolgimento continuativo di un’attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell’organizzazione e con vincoli diretti ad assicurarne la rispondenza alle esigenze generali. È irrilevante il titolo giuridico dell’investimento, che può consistere in un contratto di diritto privato o in un incarico professionale. Ne risponde, pertanto, il progettista che, mediante la redazione del progetto e l’attestazione di regolare esecuzione, abbia reso possibile l’erogazione del contributo pubblico. Il giudizio contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi: non sussiste pregiudizialità logico-giuridica che imponga la sospensione, potendo il giudice contabile trarre argomenti di prova da ogni elemento in suo possesso.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria conveniva in giudizio una società cooperativa beneficiaria di un finanziamento nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Calabria 2007-2013, misura 223, il suo legale rappresentante, il socio consigliere, il vicepresidente del consiglio di amministrazione, il progettista nonché un funzionario dell’agenzia regionale addetto al controllo. Si contestava la percezione indebita di contributi per un progetto di rimboschimento su una superficie dichiarata di 71 ettari, a fronte di lavori eseguiti su soli 36,50 ettari, con sovrafatturazioni e distrazione delle risorse.
La Sezione territoriale accoglieva la domanda, condannando in solido la cooperativa e gli altri convenuti al risarcimento in favore dell’agenzia regionale, e dichiarava la responsabilità sussidiaria del funzionario per colpa grave. Avverso la sentenza proponevano appello principale il funzionario e appelli incidentali la cooperativa, il legale rappresentante, il consigliere, il vicepresidente e il progettista.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello, disposta la riunione dei giudizi, esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite, il Collegio ribadisce che la nozione di rapporto di servizio prescinde dal titolo giuridico e si fonda sulla natura pubblica dei fondi e sulla loro destinazione originaria al perseguimento di interessi pubblici.
Quanto al consigliere e al vicepresidente, i ruoli rivestiti nella compagine associativa e la disponibilità delle somme erogate integrano il rapporto di servizio, poiché la distrazione delle risorse dalle finalità preordinate radica la giurisdizione contabile. Per il progettista, il Collegio condivide l’osservazione del primo giudice: senza il corredo tecnico da lui elaborato non vi sarebbe stato alcun contributo pubblico in favore della cooperativa. La sua condotta si inserisce nell’iter amministrativo di erogazione, integrando l’attività istruttoria dell’amministrazione.
È respinta la richiesta di sospensione per pendenza del giudizio penale. Il Collegio ribadisce l’autonomia del processo contabile e l’assenza di pregiudizialità logico-giuridica, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite. La coincidenza della documentazione con quella penale trova giustificazione nel dipanarsi della vicenda, fondata sulla documentazione afferente all’ammissione, al controllo e alla rendicontazione finale. Il giudice contabile può trarre argomenti di prova da ogni atto, non vincendo la regola dell’oltre il ragionevole dubbio, propria del processo penale.
La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente inammissibile quanto alle norme abrogate dal codice di giustizia contabile, e manifestamente infondata quanto a quest’ultimo, improntato ai principi del giusto processo. È esclusa la violazione dell’art. 6 della Convenzione, avendo la Corte europea confermato la natura risarcitoria della responsabilità erariale.
Nel merito, gli appelli sono rigettati. Il Collegio conferma l’incompletezza dei lavori rispetto al progetto, la dolosa sovrafatturazione e la deviazione delle risorse, ravvisando il dolo in capo al progettista, che esclude il potere di riduzione dell’addebito, e la corresponsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione. La sentenza impugnata è integralmente confermata.
Nota della Redazione
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