Estinzione del giudizio di appello per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. I App. n. 34 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico d’appello la sopravvenuta riliquidazione e il pagamento del trattamento richiesto da parte dell’ente previdenziale, con integrale soddisfacimento della pretesa dell’appellante, fanno venir meno l’interesse alla decisione e determinano la cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza pronuncia sulle spese, in assenza di opposizione dell’ente appellato e di elementi ostativi desumibili dagli atti. La dichiarazione dell’appellante di non voler coltivare il gravame, non contestata, integra il presupposto della pronuncia.
Il Fatto
Un ex dipendente della Guardia di Finanza, collocato a riposo con oltre venti anni di servizio e titolare, al 31.12.1995, di un’anzianità contributiva inferiore ai quindici anni, aveva chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quella meno favorevole prevista dall’art. 44 dello stesso decreto.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, richiamando la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. L’appellante ha impugnato la decisione invocando la successiva sentenza n. 12/2021/QM, che aveva esteso il riconoscimento del beneficio a tutti i militari con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31.12.1995. In pendenza del gravame l’Inps ha provveduto alla riliquidazione e al pagamento del trattamento mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973; l’appellante ha allora dichiarato la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che l’ente previdenziale, nelle proprie difese, ha preso atto dell’avvenuto soddisfacimento delle pretese dell’appellante. La riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con l’aliquota richiesta hanno, quindi, esaurito l’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente dalla parte appellante e non contrastata dall’Inps, è stata ritenuta idonea a fondare la pronuncia. Non sono emersi, dagli atti di causa, elementi ostativi al riguardo, né l’ente appellato ha formulato opposizione alla definizione del giudizio in tal senso.
Su queste premesse la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese, in coerenza con la definizione del rapporto per fatto sopravvenuto e con l’accordo di fatto tra le parti sulla definizione della lite.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione, compresa quella di prescrizione reiterata dall’Inps in via subordinata. La decisione non contiene, pertanto, alcun accertamento sul merito della pretesa sostanziale, che è stata riconosciuta in via amministrativa.
Nota della Redazione
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