Sospensione del giudizio contabile ed estinzione per mancata riassunzione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 36 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando la sospensione del giudizio sia stata disposta per una questione di legittimità costituzionale, la cessazione della causa sospensiva deve essere comunicata alle parti e queste, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione, devono chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione ai sensi dell’art. 107 cod. giust. cont. In difetto di riassunzione nel termine, il giudizio si estingue di diritto e l’estinzione è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, secondo l’art. 111 cod. giust. cont. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito ai sensi della legge n. 395/1990 nel Corpo di Polizia Penitenziaria, era stato pensionato con un’anzianità al 31.12.1995 compresa tra quindici e diciotto anni di servizio utile. L’INPS aveva posto a base del calcolo il d.p.r. n. 1092/1973, art. 44; il ricorrente aveva chiesto l’applicazione del più favorevole trattamento c.d. misto di cui all’art. 54 del medesimo d.p.r. n. 1092/1973.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo l’art. 54 applicabile al solo personale militare e non alla Polizia Penitenziaria, forza di polizia ad ordinamento civile dopo la smilitarizzazione del Corpo. Proposto appello, la Sezione ha sospeso il giudizio con ordinanza in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023, depositata il 28 febbraio 2023, la Segreteria ha comunicato alle parti la cessazione della causa di sospensione; non essendo intervenuta riassunzione, il Presidente ha fissato l’udienza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato la questione di rito che assorbe il merito dell’impugnazione. L’art. 107 cod. giust. cont. prevede che, se con il provvedimento di sospensione non è fissata l’udienza di prosecuzione, le parti debbano chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa sospensiva, la fissazione dell’udienza in prosecuzione.
Il successivo art. 111 cod. giust. cont. stabilisce che il processo si estingue qualora le parti tenute a riassumere o proseguire il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Il quarto comma precisa che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio, con sentenza.
Nel caso esaminato, la Segreteria ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti dell’art. 107, la cessazione della causa di sospensione e, entro tre mesi da tale comunicazione, non è stata presentata istanza di riassunzione. Ne consegue, secondo la Sezione, l’estinzione del giudizio.
La declaratoria non richiede l’esame del motivo di appello relativo all’applicabilità dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, poiché il difetto di impulso processuale preclude ogni valutazione sul merito. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, cod. giust. cont., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute: nulla per le spese.
Nota della Redazione
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