Responsabilità contabile degli amministratori di cooperativa affidataria di fondi pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 61 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi, pur soggetto privato, è chiamato a partecipare con risorse pubbliche alla realizzazione di un programma pubblico è avvinto all’Amministrazione da un rapporto di servizio e risponde dinanzi al giudice contabile del danno cagionato da scelte che incidano negativamente sul modo d’essere del programma. Il baricentro del riparto si sposta dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti. L’inserimento in via di fatto degli amministratori della persona giuridica privata nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, insieme alla società beneficiaria. Il danno da disservizio è determinabile in via presuntiva, in modo unitario, ove l’azione pubblica non raggiunga le utilità attese dall’impiego delle risorse. Il potere riduttivo dell’addebito è incompatibile con il coefficiente doloso.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una cooperativa sociale, i suoi amministratori e una funzionaria dell’Azienda dei Servizi alla Persona, per il danno erariale subito dal Ministero dell’Interno nella gestione di fondi destinati all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Le condotte contestate consistevano in prelevamenti di denaro contante non giustificati, in spese estranee al progetto e nella compilazione non veritiera dei registri delle presenze.
I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la violazione del ne bis in idem per la pendenza del giudizio civile e penale, la nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione del processo contabile, richiamando l’autonomia del giudizio erariale conseguente al venir meno della pregiudizialità penale, con incidenza sul canone di ragionevole durata di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e all’art. 4, comma 2, c.g.c. La causa è stata ritenuta matura ai fini del decidere.
Sulla giurisdizione, la Corte ha osservato che, in presenza di un programma pubblico implicante l’impiego di risorse statali, chi è chiamato a parteciparvi è avvinto all’Amministrazione da un rapporto di servizio. Il principio è richiamato dalle Sezioni Unite n. 4511 del 2006, secondo cui il discrimine si fonda sulla natura del danno e degli scopi perseguiti. Per le persone fisiche operano le Sezioni Unite n. 20434 del 2009, che ammettono l’assoggettamento alla giurisdizione contabile degli amministratori della persona giuridica privata, con superamento del velo societario.
Respinta anche l’eccezione di ne bis in idem, poiché la giurisdizione contabile, penale e civile sono reciprocamente indipendenti. Una questione potrebbe porsi solo dopo l’integrale risarcimento, che determina sopravvenuta carenza di interesse. Respinta, altresì, l’eccezione di nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre: ai sensi dell’art. 87 c.g.c. la corrispondenza deve essere sostanziale e non letterale.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto sussistente l’occultamento doloso del danno, con conseguente slittamento dell’exordium praescriptionis al momento della percepibilità obiettiva del pregiudizio, coincidente con il rinvio a giudizio.
Nel merito, la domanda è stata accolta quanto alla cooperativa e agli amministratori, con condanna solidale, mentre è stata rigettata per la funzionaria dell’ASP, in ragione dell’autorità extrapenale del giudicato ex art. 652 c.p.p. della pronuncia assolutoria. Il potere riduttivo è stato escluso per il coefficiente doloso.
Nota della Redazione
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