Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 118 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il successivo deposito dei conti giudiziali, parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. Il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, senza che tale forma di definizione possa variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. La definizione per cessata materia del contendere non pregiudica le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. In mancanza di contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi alla gestione del tesoriere di un consorzio turistico, per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di omissione. Con decreto n. 70/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto.
Successivamente, il tesoriere — un istituto di credito — ha trasmesso il conto in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. Ha inoltre comunicato di aver inoltrato all’ente, in data 28 agosto 2024, le verifiche di cassa già prodotte e il conto del tesoriere. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. L’adempimento intervenuto in pendenza del giudizio priva di oggetto la domanda della Procura, formulata per ottenere la fissazione del termine e la comminatoria della sanzione.
La Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.
Da ciò discende che la forma di definizione del giudizio non può variare a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: dall’art. 144 cod. giust. cont. non si ricavano differenziazioni, quanto a definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., il giudizio viene definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. La mancanza di contraddittorio esclude la pronuncia sulle spese; gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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