Estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 32 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, quando il provvedimento di sospensione non abbia fissato l’udienza di prosecuzione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 107 e dell’art. 111 d.lgs. n. 174/2016. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La parte che intende coltivare il giudizio deve pertanto attivarsi con istanza di fissazione d’udienza nel termine perentorio, non rilevando l’inerzia delle altre parti. La declaratoria di estinzione non incide sul diritto sostanziale fatto valere.

Il Fatto

Un dipendente del corpo di Polizia penitenziaria chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, invocando l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota calcolata col sistema retributivo. Il ricorrente assumeva di essere equiparabile al personale militare ai fini pensionistici, nonostante l’appartenenza a un corpo ad ordinamento civile.

La Sezione giurisdizionale aveva rigettato il ricorso, rilevando che alla cessazione dal servizio il ricorrente non rivestiva la qualifica di militare, giusta l’art. 1 legge n. 395/1990. Proposto appello, questa Sezione sospendeva il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità della medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

La decisione non affronta il merito pensionistico, ma si arresta su una questione processuale preliminare. La Sezione rileva che, cessata la causa di sospensione, la segreteria ne ha dato comunicazione alle parti costituite per gli effetti dell’art. 107 d.lgs. n. 174/2016, senza che il provvedimento di sospensione avesse fissato l’udienza di prosecuzione.

La norma citata impone alle parti di chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della sospensione, la fissazione dell’udienza in prosecuzione. Il successivo art. 111 stabilisce che il processo si estingue quando le parti, cui spetta di proseguire o riassumere il giudizio, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio di legge o fissato dal giudice.

Nel caso concreto, la comunicazione è intervenuta in data 2 maggio 2022 e nessuna istanza di riassunzione è stata depositata nei tre mesi successivi. La Corte non attribuisce rilievo alla circostanza che la pronuncia della Consulta sia sopravvenuta solo nel febbraio 2023: il dato decisivo è l’inerzia delle parti rispetto all’onere processuale loro imposto.

Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio. La Sezione richiama il disposto del comma 8 dell’art. 111, in forza del quale le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con conseguente pronuncia di nulla sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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