Inammissibile l’appello pensionistico che chiede il riesame delle valutazioni di fatto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 29 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto, mentre costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La richiesta di riesame delle risultanze probatorie e dell’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito è pertanto inammissibile, risolvendosi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del primo giudice.
Il Fatto
Il lavoratore, già in servizio nelle Forze Armate, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia epatica evoluta, con conseguente diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda. Il Ministero della difesa aveva negato il beneficio con decreto, ritenendo la patologia non dipendente da causa di servizio.
Dopo un primo rigetto, annullato in appello per difetto di motivazione apparente con rimessione degli atti al primo giudice, la Sezione giurisdizionale per la Campania rigettava nuovamente il ricorso. Il lavoratore proponeva appello lamentando la violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, il difetto di motivazione sulle risultanze della C.T.U. e l’omesso esame della concausa di servizio. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 170 c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica d’ufficio l’ammissibilità del gravame. Richiamati gli artt. 28 e 190, comma 3, c.g.c., rileva che l’atto di appello è stato sottoscritto da entrambi i difensori, uno dei quali già abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La circostanza che l’altro difensore risulti iscritto all’albo dei cassazionisti solo dopo la proposizione dell’appello non rileva, per il principio di conservazione degli atti processuali, poiché la procura è stata conferita anche al legale abilitato. L’appello è dunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Nel merito, la Corte ricorda che l’appello pensionistico è limitato ai soli motivi di diritto. Il dettato dell’art. 170, comma 1, c.g.c. è inequivocabile nel qualificare come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento. Le Sezioni Riunite, con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, hanno precisato che i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo, che rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo e che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di assenza assoluta o di motivazione apparente.
Il Collegio osserva che l’asserito difetto di motivazione cela in realtà una questione di fatto: l’appellante chiede un riesame della vicenda per accertare quanto statuito dal primo giudice in contrario avviso. Nel caso concreto la ratio decidendi è chiaramente individuata e l’iter logico-giuridico è pienamente intellegibile.
Il primo giudice ha recepito le valutazioni del C.T.U. ed esplicitato le ragioni per cui il rischio generico aggravato non prova che il contagio sia avvenuto in caserma. La sentenza impugnata ha considerato le risultanze dei verbali delle C.M.O. e ha escluso ogni presunzione assoluta o relativa di dipendenza dal servizio, richiamando la giurisprudenza contabile sul punto. La motivazione risulta esaustiva e immune da vizi logici o giuridici.
La Corte rammenta infine che la parziale valutazione o l’insufficiente esame delle risultanze istruttorie costituisce un vizio non sindacabile in appello e che il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti difforme da quello auspicato dalle parti. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile e comunque infondato, con compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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