Responsabilità erariale, esistenza e quantificazione del danno restano distinte (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 48 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’esistenza del pregiudizio e la sua quantificazione costituiscono piani distinti. Ove il giudice di primo grado abbia escluso in radice la certezza del danno, negando la correlazione tra i volumi fatturati e quelli effettivamente utilizzati dall’utenza, la pronuncia di rigetto non integra un non liquet e non impone la liquidazione equitativa d’ufficio. Il motivo di appello che deduce l’omessa determinazione equitativa del pregiudizio è pertanto infondato, restando assorbita ogni questione sul quantum. Non è configurabile mutatio libelli quando il thema decidendum del gravame riproponga la medesima contestazione di primo grado.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione del servizio idrico di un Comune siciliano. La Procura regionale, muovendo da una denuncia della Guardia di Finanza, ha citato in giudizio due dirigenti succedutisi alla guida dell’area tecnica, contestando un danno di oltre sei milioni di euro derivante dall’acquisto di ingenti quantitativi di acqua da fornitori privati.
Secondo la tesi accusatoria, solo il venti per cento dell’acqua immessa in rete raggiungeva l’utenza, mentre il restante ottanta per cento sarebbe finito nelle fognature: la spesa per l’approvvigionamento esterno sarebbe stata dunque integralmente inutile, perché i pozzi comunali erano autosufficienti. La Sezione territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizione e, per le poste residue, ha assolto la dirigente ritenendo non provata la dispersione contestata. La Procura ha proposto appello principale; la dirigente ha resistito con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce i due gravami avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 184, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, e richiama il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per esaminare direttamente il motivo dirimente.
La Procura appellante sosteneva che la Sezione territoriale avesse confuso l’esistenza del danno con la sua quantificazione: provato il pregiudizio, il giudice avrebbe dovuto determinarne l’ammontare, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., anziché rigettare la domanda.
La Corte non condivide questa impostazione. L’atto introduttivo aveva circoscritto l’addebito a una ipotesi ben determinata: la sistematica dispersione in fognatura dell’ottanta per cento dell’acqua erogata e la conseguente integrale disutilità della spesa per le forniture private. I giudici di prime cure si sono pronunciati proprio su tale tesi, ritenendo indimostrata la correlazione tra metri cubi fatturati e consumi effettivi.
Si tratta, osserva la Corte, di una valutazione di ordine qualitativo, concernente l’essenza stessa del pregiudizio, che ha escluso la certezza, l’attualità ed effettività del danno. Il rigetto non è quindi un non liquet: non vi è alcuno spazio per la liquidazione equitativa d’ufficio dove il danno sia stato negato in radice.
Inammissibili, perché nuove, sono poi le censure sulle mancate entrate da fatturazione e sulla responsabilità a titolo di colpa grave della dirigente, ipotesi mai contestata in primo grado, dove la condotta era stata addebitata a titolo di dolo. Ne segue la reiezione del motivo sull’omessa quantificazione, l’inammissibilità delle doglianze nuove e la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite a carico del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.