Giurisdizione contabile e accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 46 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ.; pertanto la successiva rinuncia alla domanda di pensione privilegiata non priva il giudice contabile del potere di accertare la dipendenza da causa di servizio, pur se tale accertamento sia effettuato ai soli fini pensionistici. L’esecuzione della sentenza di condanna da parte dell’ente previdenziale non integra acquiescenza, essendo le pronunce di primo grado provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 174/2016. Nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per i soli motivi di diritto ex art. 170 d.lgs. n. 174/2016: le questioni medico-legali sono di fatto e sono deducibili solo per difetto assoluto o apparente di motivazione.

Il Fatto

Un ufficiale superiore dell’esercito italiano, a riposo dal 16/12/2014, chiedeva nel 2013 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica e il beneficio dell’equo indennizzo. L’istanza era respinta con decreto ministeriale dell’11/10/2018. L’interessato adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Il giudice di primo grado, all’esito di una consulenza medico-legale, riconosceva la dipendenza della patologia da causa di servizio e condannava in solido il Ministero della Difesa e l’I.N.P.S. alle spese. Proponeva appello il Ministero, deducendo difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione passiva e vizio di motivazione sull’insorgenza dell’infermità.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Ministero sosteneva che, a seguito della rinuncia alla domanda di pensione privilegiata, l’accertamento della causa di servizio spettasse al giudice amministrativo. Il Collegio richiama l’art. 5 cod. proc. civ.: giurisdizione e competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che rilevino i successivi mutamenti. La rinuncia intervenuta in corso di causa non incide dunque sulla giurisdizione contabile.

Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, fondata sull’asserita acquiescenza dell’I.N.P.S., la Corte la respinge: le sentenze di condanna di primo grado a favore del pensionato sono provvisoriamente esecutive ex art. 169, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, sicché l’esecuzione non comporta acquiescenza né carenza di interesse ad agire.

Anche il motivo sul difetto di legittimazione passiva è infondato: era stato impugnato il decreto ministeriale che aveva negato il riconoscimento della causa di servizio, emesso proprio dal Ministero della Difesa.

Sul terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, il Collegio ricorda che l’art. 170, comma 1, d.lgs. n. 174/2016 ammette l’appello nei giudizi pensionistici per i soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. Le Sezioni riunite, con la sentenza n. 10/2000/QM, hanno precisato che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, richiamando l’elaborato peritale non contestato dal Ministero: nessun vizio è configurabile.

L’appello è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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