Incarico apicale esterno illegittimo ma senza dolo: danno ridotto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 47 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi apicali esterni a tempo determinato in violazione dei presupposti dell’art. 110 TUEL e del blocco assunzionale di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 integra danno erariale, poiché gli incarichi in dotazione organica richiedono la previa selezione pubblica e il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. La condizione di deficitarietà strutturale non può desumersi dal mero squilibrio finanziario, essendo accertabile solo tramite la tabella ministeriale allegata al rendiconto, con almeno la metà dei parametri negativi. Il previo interpello dei dipendenti interni, seguiti da rifiuto, esclude il dolo del sindaco, sussistendo la colpa grave. In presenza di apporti causali di altri soggetti, il danno è rideterminato ai sensi dell’art. 83, comma 2, cgc.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco e alcuni assessori pro tempore di un Comune siciliano, chiedendone la condanna al pagamento di euro 164.632,71, oltre accessori, per avere illecitamente conferito e prorogato, tra il 2017 e il 2020, un incarico apicale esterno per le funzioni di istruttore direttivo contabile presso il settore economico-finanziario.
Con la sentenza n. 115/2022, la Sezione di primo grado riteneva illegittimi i tre provvedimenti di incarico e quantificava il danno in euro 163.517,17, imputandolo a titolo di dolo al solo sindaco. Questi proponeva appello, censurando la ricostruzione del fatto, l’elemento soggettivo e la quantificazione, e invocando la mancanza dei presupposti di deficitarietà strutturale. La Sezione d’appello rigettava i motivi sulla legittimità dell’incarico ma accoglieva quelli sull’elemento psicologico e sul quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo regionale, ricondotto all’art. 110 TUEL, distinguendo gli incarichi in dotazione organica, che riguardano funzioni stabili dell’ente, da quelli extra dotazione organica, riservati a esigenze straordinarie. Il primo incarico, conferito fuori dotazione per un posto apicale stabilmente inserito nell’organigramma, violava l’art. 110, comma 2, TUEL; risulta irrilevante l’esistenza di professionalità interne, presupposto proprio dell’incarico extra ordinem.
Quanto al secondo incarico, la Corte ribadisce, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 21600 del 2018), che la selezione ex art. 110, comma 1, TUEL non è una procedura concorsuale comparativa, ma serve ad accertare il profilo maggiormente rispondente alle esigenze. Ciò nonostante, il candidato prescelto difettava del requisito della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, non potendosi valorizzare né l’esperienza maturata presso lo IACP né il primo incarico, di durata troppo breve.
La Corte accoglie invece il motivo sulla proroga. Non risulta in atti la prova della deficitarietà strutturale, accertabile solo tramite la tabella ministeriale allegata al rendiconto, con almeno quattro parametri su otto oltre soglia. La Sezione di controllo aveva superato un solo parametro e per un periodo temporalmente irrilevante. Mancando dissesto e deficitarietà, non poteva applicarsi la risoluzione di diritto dell’art. 110, comma 4, TUEL, non estensibile analogicamente al riequilibrio finanziario pluriennale.
Resta ferma l’illiceità della spesa per tutti e tre gli incarichi, inibiti dal blocco assunzionale per il mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci e di trasmissione alla BDAP. Tuttavia il dolo è escluso dal previo interpello, comprovato dalle dichiarazioni sostitutive, dei dipendenti interni invitati senza successo ad assumere la funzione apicale: ciò esclude in re ipsa una volontà precostituita di affidare l’incarico all’esterno, configurandosi piuttosto colpa grave.
Il Collegio, infine, in accoglimento del motivo sul concorso causale, ridetermina il danno imputabile all’appellante in euro 85.000,00, oltre accessori, considerando il contributo di altri soggetti rimasti estranei al giudizio. Rigetta le richieste di scomputo per mansioni superiori e di compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi conseguenza diretta e immediata dell’evento dannoso. Le spese di giustizia, liquidate in euro 64,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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