Passaggio di consegne sintetico ma idoneo: discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 229 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e consegnatario subentrante, ancorché redatto in forma sintetica e non integralmente aderente ai modelli prescritti, assolve la propria funzione quando consente di ricostruire la natura e la consistenza dei beni e la loro corrispondenza alle scritture inventariali. Le disposizioni in materia, e in particolare l’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002 e gli artt. 181 e 182 del R.D. n. 827/1924, mirano a delimitare le gestioni contabili di ciascun agente e a consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. In presenza di un conto di ultima gestione comprendente partite di gestioni precedenti sussistono i presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., con fissazione dell’udienza. Ove il conto risulti parificato e idoneo a rappresentare le risultanze della gestione, il giudice approva il conto e dispone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C..

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ufficio periferico dell’amministrazione, addetto alla gestione degli attestati di conducente, riferito al periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022. Il conto, depositato il 22.03.2024, era stato parificato dal capo dell’ufficio e corredato dal visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale competente.

Nel corso dell’esercizio si era verificato un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 09.07.2024, rilevava che il verbale allegato era redatto in forma sintetica, privo del registro dei buoni di carico e scarico e carente del controllo sulla regolarità delle scritture contabili, e riteneva necessaria l’iscrizione a ruolo trattandosi di conto di ultima gestione. L’amministrazione, intervenuta con memoria del 04.11.2024, chiedeva il discarico dell’agente e l’archiviazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni dei medesimi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Si tratta di adempimento di carattere sostanziale, diretto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dello stesso agente.

Nel merito la Corte non ravvisa irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile: il conto risulta debitamente parificato e assistito dal visto di regolarità, ed è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, C.G.C.. Sussistono quindi i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C..

Quanto al passaggio di consegne, il Collegio richiama l’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, che impone la ricognizione materiale dei beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture e la redazione di apposito verbale, con evidenziazione dei beni in precario uso o mancanti e segnalazione alla Procura regionale in quest’ultimo caso. Le disposizioni richiamate, tra cui gli artt. 181, 182 e 612 del R.D. n. 827/1924, hanno la funzione di perimetrare le gestioni di ciascun agente, consentendo la corretta imputazione di eventuali ammanchi.

La Corte ricorda che, ove il passaggio di consegne non sia stato effettuato, la giurisprudenza contabile afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, con confusione di gestione tra i rapporti per incertezza sul momento del danno. L’adempimento richiede inoltre l’intervento di un rappresentante dell’amministrazione, tenuto a riscontrare fattivamente i dati del verbale e non a prenderne atto solo formalmente.

Applicando tali principi, il Collegio osserva che il verbale, pur sintetico e non del tutto aderente alle prescrizioni, è sottoscritto anche da un rappresentante dell’amministrazione e consente di evincere la natura dei beni, la loro consistenza e la corrispondenza alle scritture inventariali già trasmesse. Esso assicura dunque le finalità della rituale consegna e dell’accertamento della consistenza. La Corte approva il conto, dichiara il discarico dell’agente, accerta le rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi e demanda agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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