Rideterminazione della pensione del magistrato e ripetizione dell’indebito previdenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 9 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, la retribuzione media va moltiplicata per l’aliquota di rendimento differenziale e il risultato va poi diviso per 13 mensilità e moltiplicato per 12, così da riportare la quota su base annuale ed evitare che il titolare percepisca due volte la tredicesima mensilità. La richiesta di ripetizione dell’indebito previdenziale è non dovuta quando scaturisce da una riliquidazione fondata su un decreto ministeriale di rideterminazione del trattamento economico e non da un errore dell’amministrazione. Il diritto alla rideterminazione sorge dal provvedimento ministeriale e non dalla originaria liquidazione, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione dei ratei non è fondata.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato collocato a riposo e titolare di pensione diretta, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in misura maggiore rispetto a quella liquidata, oltre alla condanna dell’istituto previdenziale al pagamento delle differenze maturate per il periodo indicato e degli accessori di legge.

L’istanza muove dal decreto ministeriale con cui è stato riconosciuto il superamento della settima valutazione di professionalità e il conseguente trattamento economico. A seguito della trasmissione dei dati stipendiali attraverso l’applicativo Passweb, l’istituto ha dapprima riliquidato la pensione, poi ha comunicato che le quote aggiuntive mensili erano state calcolate in misura superiore rispetto all’ultima certificazione e ha richiesto la restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza, avviando le relative trattenute. Il ricorrente ha impugnato anche tale pretesa, contestando i dati trasmessi dal datore di lavoro e allegando un conteggio analitico del trattamento spettante.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamando il pacifico orientamento della giurisprudenza contabile. Ha poi respinto la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio e di audizione del consulente, ritenendo l’elaborato peritale chiaro ed esaustivo.

Quanto alla dedotta carenza di contraddittorio nelle operazioni peritali, la Corte ha osservato che il consulente si è limitato a fare propri, sulla base dei dati stipendiali disponibili, i calcoli dell’istituto previdenziale, motivando sui criteri normativi applicati e verificando il rispetto dei parametri di legge. Il documento è stato poi esaminato dal ricorrente, che ha potuto formulare le proprie osservazioni, sulle quali il consulente si è espresso nella relazione definitiva: nessun diritto della difesa risulta pertanto violato.

Nel merito, il contendere si è concentrato sulla esatta quantificazione della quota B. Il ricorrente sosteneva che tutte le voci soggette a contribuzione andrebbero divise per 12 mensilità, al netto della tredicesima, mentre il consulente ha diviso la retribuzione complessiva per 13 e l’ha moltiplicata per 12. La Corte ha ritenuto corretto quest’ultimo criterio, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui la retribuzione media va moltiplicata per l’aliquota di rendimento differenziale e il risultato diviso per 13 e moltiplicato per 12, proprio per evitare la duplicazione della tredicesima mensilità, una volta ripartita pro quota su dodici mesi e l’altra corrisposta dall’istituto ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente, del resto, non ha indicato quali voci sarebbero escluse dalla tredicesima.

Anche i calcoli sugli arretrati sono stati giudicati corretti, per coerenza del percorso logico seguito nella relazione peritale. È stata invece disattesa l’eccezione di prescrizione dell’istituto, perché il diritto vantato dal ricorrente è sorto a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale e non dalla originaria liquidazione.

Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con rideterminazione del trattamento pensionistico e del quantum a titolo di arretrati. La Corte ha dichiarato non dovuto l’indebito richiesto, ha quantificato l’arretrato con interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell’importo eccedente quello dovuto per interessi, e ha condannato in solido l’istituto previdenziale e il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario, ponendo le spese di consulenza a carico solidale di tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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