Inappellabilità per motivi di diritto e vivenza a carico del figlio inabile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 58 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti l’appello è consentito, a norma dell’art. 170, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, per i soli motivi di diritto. Costituisce questione di fatto, non deducibile come tale in appello, la doglianza che investa la ricostruzione e la valutazione delle risultanze probatorie, salvo che la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Il requisito della vivenza a carico del figlio maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903/1965, non si esaurisce nella coabitazione con il genitore defunto, ma richiede la prova del mantenimento continuativo e prevalente da parte del de cuius. La valutazione delle prove raccolte, anche quando ricorrano i requisiti dell’art. 2729 cod. civ., è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in appello se non nei limiti del difetto di motivazione su fatti decisivi.
Il Fatto
Il figlio maggiorenne inabile chiedeva all’I.N.P.S. la pensione di reversibilità del padre defunto, allegando la propria inidoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa e la vivenza a carico del genitore. L’Istituto rigettava la domanda amministrativa per insussistenza del requisito della vivenza a carico.
Il Tribunale, adito per primo, accoglieva la domanda; la Corte d’appello dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la causa veniva riassunta davanti alla Sezione territoriale della Corte dei conti. Il giudice contabile di prime cure rigettava il ricorso, non ritenendo provata la vivenza a carico e negando l’escussione dei testi. Proponeva appello il ricorrente; resisteva l’I.N.P.S. chiedendo la conferma della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’art. 170, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, che riproduce l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993: nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per i soli motivi di diritto.
Richiamando le Sezioni riunite n. 10/2000/QM, la Corte ricorda che i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma e il suo ambito applicativo, che rientrano in tale categoria i vizi comportanti nullità della sentenza o del processo, e che le questioni di fatto sono deducibili in appello solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La motivazione è apparente quando vi sia mancato esame di punti decisivi, insanabile contrasto tra le argomentazioni o ratio decidendi incomprensibile, tale da impedire ogni controllo sul percorso logico del giudice. Coerente con il comma 4 dell’art. 170 è la previsione della rimessione degli atti al primo giudice quando l’annullamento riguardi una questione di fatto.
La Corte rileva che l’appellante, pur invocando formalmente l’art. 22 della legge n. 903/1965, l’art. 116 cod. proc. civ. e l’art. 2697 cod. civ., propone in realtà una questione di fatto: egli contesta l’accertamento del giudice di prime cure sulla mancata prova della vivenza a carico, sostenendo che dagli atti emergesse la coabitazione con il genitore e il mantenimento da parte di questi, insufficiente essendo la pensione di inabilità percepita.
Dalla sentenza impugnata non emerge alcuna errata interpretazione dell’art. 22 della legge n. 903/1965, declinato in conformità alla giurisprudenza di legittimità, né violazione delle norme sull’onere probatorio: il giudice ha ritenuto, con motivazione congrua e coerente, non raggiunta la prova della vivenza a carico.
La valutazione delle prove, anche alla luce dell’art. 2729 cod. civ., è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non sindacabile dalla Sezione d’appello se non nei limiti dell’omessa o apparente motivazione su fatti decisivi: l’appellante mira a una diversa lettura dei fatti, non praticabile in appello. L’appello è pertanto inammissibile; le spese di lite sono compensate, anche in ragione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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