Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74%: necessaria la CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 458 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 spetta al lavoratore cui sia riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, accertata con riferimento alla data della domanda amministrativa. La valutazione della Commissione medica non vincola il giudice contabile, che può disporre CTU medico-legale ai sensi dell’art. 166 c.g.c. quando il quadro clinico risulti incompleto o non aggiornato. La relazione del consulente d’ufficio, se analitica, coerente e completa, integra piena prova del requisito sanitario e non può essere disattesa in assenza di specifiche controdeduzioni. Il requisito va verificato al momento della domanda, non a quello della decisione.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, chiedeva il riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 74% a decorrere dal 19.12.2018 e del diritto ai benefici dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Il Tribunale di Roma, adito in sede ordinaria, aveva declinato la giurisdizione con sentenza del 2 marzo 2021; la causa proseguiva davanti alla Corte dei conti in riassunzione.

La Commissione medica aveva riconosciuto un’invalidità del 67% con decorrenza dal 31.01.2018. L’INPS eccepiva la carenza di interesse a ricorrere, perché la lavoratrice era ancora in servizio, la carenza di domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016, e nel merito l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile inquadra la fattispecie nell’ambito dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, entro il limite di cinque anni.

Trattandosi di questione che involge elementi tecnici della scienza medica, la Corte disponeva CTU ai sensi dell’art. 166 c.g.c.. La scelta si fondava sulla mancata effettuazione della revisione della valutazione medica da parte dell’INPS, pur prevista nel verbale della Commissione e nella CTU omologata in sede di ATP. Il consulente concludeva per un’invalidità dell’80% già alla data dell’istanza amministrativa del 31.01.2018.

La Corte ritiene la relazione peritale correttamente motivata, analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il contraddittorio tecnico risulta rispettato: le parti erano state avvisate delle operazioni peritali e non si erano presentate, né avevano controdedotto alla relazione. Il giudice condivide le valutazioni del perito, che ha applicato la formula di Balthazard, e non ravvisa elementi per discostarsene.

Ne consegue la declaratoria del requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico dell’80% dal 31.01.2018, ai fini dell’attribuzione del beneficio. Il ricorso è accolto. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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