Colpa grave del direttore generale per rifiuto del giudicato civile sulle cure (Corte dei Conti Sez. II App. n. 131 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore generale della sanità regionale che, con nota di diniego, rifiuti di dare esecuzione al decreto del giudice civile che ha autorizzato l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale, opponendo una personale e autoritativa concezione del diritto alla salute, viola i propri doveri di servizio e risponde a titolo di colpa grave del danno erariale indiretto. Il giudizio di responsabilità amministrativa non si incentra sull’illegittimità dell’atto, ma sull’illiceità del comportamento del suo autore, da valutare con giudizio ex ante. Le regole di diritto enunciate dal giudice civile sul rifiuto delle cure hanno lo stesso effetto conformativo delle fonti scritte e non possono essere disattese dall’amministrazione sanitaria. Né la novità della questione, né la carenza di una disciplina legislativa sul fine vita integrano un errore scusabile idoneo a escludere la colpa grave.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti del direttore generale della sanità regionale, in relazione al danno indiretto causato alla Regione dalla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni derivanti dal rifiuto di ricovero di una paziente in stato vegetativo permanente, espresso con nota del 3 settembre 2008, al fine di disporre l’interruzione del sostegno vitale artificiale presso tutte le strutture regionali.
Il diniego era stato annullato dal TAR Lombardia e la sentenza aveva imposto all’amministrazione di indicare la struttura idonea, ma non vi era stata esecuzione e la paziente era deceduta in una struttura privata di altra regione. La Procura contabile ha contestato la palese antigiuridicità dell’operato del direttore generale, il quale ha proposto appello incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la censura di difetto di motivazione della sentenza gravata. I primi giudici hanno traslato sul piano della responsabilità amministrativa le considerazioni espresse dal giudice amministrativo in tema di responsabilità risarcitoria dell’amministrazione verso il privato, senza ponderare il complesso argomentativo e probatorio del requirente né il comportamento personale del direttore generale.
La responsabilità è ricostruita come ipotesi di danno indiretto originato da un atto amministrativo, avendo il giudice amministrativo accertato con più pronunce l’illegittimità del rifiuto di ricovero. Il giudizio di responsabilità non si incentra sull’illegittimità dell’atto, ma sull’illiceità del comportamento di chi lo ha adottato: compete al giudice di appello verificare, con giudizio ex ante, se la condotta sia illecita e se sussistano nesso causale ed elemento psicologico.
La nota di diniego si è tradotta in un rifiuto assoluto di prestazione, frutto di una personale e autoritativa interpretazione del diritto alla vita e alla salute, non di un’impossibilità tecnica. Il decreto del giudice civile era definitivo e immediatamente esecutivo, non reclamabile né nuovamente impugnabile, e le regole di diritto da esso applicate hanno lo stesso effetto conformativo delle fonti scritte. L’amministrazione sanitaria, ente preposto alla programmazione dei servizi, era titolare di un vero e proprio obbligo di facere, dovendo assicurare anche l’interruzione delle cure secondo i pronunciamenti del giudice civile.
Non scriminano la novità del caso, la mancanza di una normazione sul fine vita e l’orientamento giurisprudenziale precedente. Il provvedimento del giudice civile, pur innovativo, delineava puntualmente il percorso da osservare a tutela dei diritti fondamentali. Né il comunicato stampa del Ministro della Salute, antecedente al decreto, né la nota ministeriale successiva alla nota di diniego assumono valore cogente. Quanto al parere dell’Avvocatura regionale, esso è datato 19 novembre 2008, quindi non era noto al momento del diniego.
Nel contegno del direttore generale si ravvisa una reiterata omissione non qualificabile come dolo, ma senz’altro gravemente colposa: dopo l’annullamento della nota di diniego, egli ha diramato una comunicazione urgente a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie lombarde, di fatto paralizzando ogni iniziativa esecutiva. Sussiste il nesso causale tra condotta e danno, avendo il reiterato rifiuto leso il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale. L’appello del Procuratore regionale è accolto e il direttore generale è condannato al risarcimento del danno erariale di euro 174.453,88, oltre rivalutazione e interessi; l’appello incidentale è rigettato e non si ravvisano motivi per il potere riduttivo.
Nota della Redazione
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