Responsabilità erariale del legale rappresentante per mancata rendicontazione del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 41 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore privato di contributi pubblici è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. L’omessa presentazione della rendicontazione finale e il mancato mantenimento degli investimenti integrano violazione degli obblighi del bando e colpa grave, o dolo quando la condotta sia consapevole e intenzionale. Il difetto di redde rationem comprova l’illiceità della condotta e lascia priva di dimostrazione l’effettiva destinazione delle risorse alla finalità pubblica. Quando il fruitore è una società, la responsabilità erariale attinge anche il legale rappresentante che, ingerendosi nella gestione del pubblico denaro per fini difformi, diviene agente contabile di fatto e risponde in solido con la società, anche a titolo di illecito arricchimento ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società cooperativa, in fallimento, e il suo amministratore unico, chiedendo la condanna al pagamento di euro 125.196,22 a titolo di danno erariale. Il pregiudizio derivava da un finanziamento agevolato erogato nel luglio 2014, a valere su un bando regionale, poi revocato in via definitiva nel luglio 2018.
La cooperativa non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese nei termini previsti dal bando, né successivamente, e non ha mantenuto gli investimenti produttivi per il periodo di stabilità. La revoca ha comportato la richiesta di restituzione delle somme, rimaste in parte non recuperate anche dopo il riparto fallimentare. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia dei convenuti, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la regolarità delle notifiche. Nel merito, ritiene accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte lo afferma pacifico in capo ai privati percettori di contributi pubblici, richiamando le Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016. La mancata realizzazione delle finalità del finanziamento e lo sviamento delle risorse sono ricondotti a un livello di colpa grave, in coerenza con la giurisprudenza contabile (Sez. II App. nn. 203/2019 e 518/2019).
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 8 e sull’art. 9 del bando, che impongono la rendicontazione entro i termini e prevedono la revoca totale in caso di mancata produzione della documentazione e di mancato mantenimento degli investimenti. La Corte sottolinea che il difetto di rendicontazione comprova l’illiceità della condotta, in virtù del principio di necessaria documentazione della spesa, richiamando Sez. III App. n. 1529/2020 e, su caso analogo, Sez. giur. Piemonte n. 40/2023.
Sul piano soggettivo, essendo la fruitrice una società, la responsabilità attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, secondo Cass. n. 296/2013. Il legale rappresentante, già vicepresidente al momento della domanda, ha sottoscritto il contratto di mutuo, ha fruito delle somme in modo difforme dal preventivato, ha omesso la rendicontazione e non ha restituito l’indebito: condotta qualificabile in termini di dolo. Egli diviene così agente contabile di fatto e risponde in solido con la società, anche per illecito arricchimento ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994. La Corte accoglie la domanda e condanna in solido al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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