Assessori regionali con carta di credito sono agenti contabili tenuti al rendiconto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 50 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore regionale intestatario di una carta di credito il cui utilizzo è imputato sul conto corrente dell’economo dispone direttamente della provvista finanziaria e realizza, con il pagamento, un’immediata erogazione di denaro pubblico. Egli assume perciò la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, senza che rilevi la mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco degli agenti contabili, che ha mero carattere ricognitivo. La normativa regionale non può escludere tale obbligo, né attribuire o sottrarre la qualifica di agente contabile, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali. L’inserimento delle spese nel rendiconto economale non ha effetto esonerativo, poiché il riepilogo delle spese non sostituisce il conto del singolo contabile.
Il Fatto
Il Giudice designato per la resa del conto giudiziale, con decreto n. 6 del 28.02.2024, ha intimato all’assessore regionale, titolare di carte di credito assegnatele per l’esercizio della carica, di depositare i conti relativi alla gestione delle spese effettuate tramite tali strumenti per gli esercizi dal 2015 in poi. La Procura aveva rilevato che la ricorrente non aveva presentato i conti di quella gestione, pur disponendo direttamente della provvista, senza passaggio dall’Istituto tesoriere, e che i rendiconti economali centrali non potevano sostituire la rendicontazione del singolo contabile.
La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c., contestando la giurisdizione contabile e, nel merito, la propria qualificazione quale agente contabile. È intervenuta in giudizio la Regione, sostenendo il difetto assoluto di giurisdizione e l’estraneità degli amministratori all’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dichiarato ammissibile l’intervento della Regione, nonostante il silenzio del c.g.c. sul punto nei giudizi di opposizione. Il carattere deregolamentato del rito e l’art. 105 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., ammettono l’intervento di chi ha un interesse concreto alla soluzione della questione, individuato nella tutela dell’ordinamento di settore, senza ampliamento del thema decidendum.
Nel respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che distingue la posizione dei consiglieri regionali, tutelata dalla peculiare autonomia degli organi assembleari, da quella degli assessori, la cui attività è espressione di discrezionalità amministrativa e non di autonomia costituzionale. Ha aderito alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 30 del 2014, che ha affermato la sussistenza del giudizio di conto nei confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari per le funzioni di mera amministrazione attiva.
Quanto all’eccezione di prescrizione per le annualità 2015-2018, il Collegio ha distinto l’azione di resa del conto dal giudizio di conto: la prima è strumentale al secondo, fa valere un diritto non disponibile e non prescrittibile e non è soggetta al termine quinquennale, che decorre dal deposito del conto, nella specie mancante in radice.
Nel merito, la Corte ha esaminato la normativa statale e regionale, rilevando che il titolare della carta decide e dispone direttamente della provvista senza avvalersi della collaborazione dell’economo, realizzando un’immediata erogazione di denaro analoga alla gestione per contanti. Il maneggio di denaro pubblico va inteso in senso ampio, comprensivo della disponibilità della provvista in ragione della provenienza e della destinazione delle somme. La qualifica di agente contabile, già affermata dalle Sezioni Riunite n. 22 del 2016 e confermata da Corte cost. n. 59 del 2024, non può essere esclusa dalla normativa regionale, che incontra il limite dei principi generali della legislazione statale.
La Sezione ha quindi respinto l’opposizione, confermando l’obbligo di resa del conto e condannando la ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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