Totalizzazione servizi esteri e riesame della pensione già liquidata (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 72 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Stati membri dell’Unione europea, l’art. 95 quater del Reg. (CEE) n. 1408/71, introdotto dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 1606/98, non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998. Il riesame dei diritti di chi ha già ottenuto la liquidazione di una pensione anteriormente a tale data, ai sensi del par. 5 della norma, presuppone che l’interessato, alla data del 25 ottobre 1998 e tenuto conto dei periodi oggetto di totalizzazione, possieda i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legislazione nazionale vigente a quella data. In difetto, la valorizzazione dei servizi esteri a fini pensionistici si risolve in una applicazione retroattiva della disciplina transitoria, espressamente esclusa dal par. 1.
Il Fatto
Il giudice unico delle pensioni aveva accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla vedova e dalla figlia di un pensionato, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione del de cuius con l’inclusione, tra le anzianità valutate, dei periodi contributivi relativi a servizi prestati all’estero, oggetto di un provvedimento di totalizzazione adottato dall’INPDAP nel 2010. Di riflesso era stata riconosciuta alla vedova la rideterminazione del trattamento di reversibilità e agli eredi le differenze pensionistiche maturate e non riscosse fino al decesso.
L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997 e degli artt. 95 e ss. del Reg. (CE) n. 1408/1971. L’ente ha evidenziato che il pensionato era cessato dal servizio con pensione anticipata di anzianità dal primo luglio 1997, con una decurtazione del quindici per cento, e che alla data del 25 ottobre 1998 non possedeva i requisiti contributivi e anagrafici richiesti dalla normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha confermato la correttezza della ricostruzione normativa operata dal primo giudice in materia di totalizzazione dei servizi svolti in altri Stati membri, spostando il proprio esame sulla corretta interpretazione dell’art. 95 quater del Reg. (CEE) n. 1408/71. La questione centrale attiene all’operatività delle disposizioni transitorie rispetto alle situazioni pregresse, cioè ai soggetti collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore del regolamento del 1998.
La Corte ha richiamato integralmente il testo della disposizione: il regolamento non fa sorgere diritti per periodi anteriori al 25 ottobre 1998 (par. 1); i periodi maturati anteriormente a tale data sono presi in considerazione per determinare i diritti sorti in base alla nuova disciplina (par. 2); i diritti di chi ha ottenuto in precedenza la liquidazione di una pensione possono essere riesaminati su richiesta (par. 5).
Nel caso concreto vengono in rilievo i paragrafi 1, 3 e 5. Il pensionato aveva correttamente ottenuto dall’INPDAP il provvedimento di totalizzazione, ma i periodi esteri non sono stati valorizzati ai fini di una decurtazione meno penalizzante dell’assegno. L’INPS ha considerato invalicabile il limite del par. 1, verificando se alla data del 25 ottobre 1998 l’interessato, con il computo dei periodi totalizzati, avesse maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo la legislazione vigente a quel momento. Poiché dal primo gennaio 1998 i requisiti erano divenuti più stringenti, l’ente non ha proceduto alla riliquidazione.
Il Collegio ha ritenuto tali censure fondate: la soluzione del primo giudice condurrebbe a una sostanziale applicazione retroattiva della previsione. L’
allargamento della platea dei fruitori del cumulo dei periodi assicurativi non può elidere la necessità della presenza dei requisiti per l’accesso alla pensione alla data del 25 ottobre 1998, perché ciò contrasta con il par. 1 dell’art. 95 quater. Alla data del 25 ottobre 1998, pur tenendo conto dei periodi oggetto di totalizzazione, l’interessato non era in grado di soddisfare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva previsti per la pensione anticipata.
Il gravame è stato quindi integralmente accolto e la sentenza di primo grado riformata, nella parte in cui riconosceva la riliquidazione della pensione e la rideterminazione del trattamento di reversibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e della parziale novità della questione trattata.
Nota della Redazione
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