Quota retributiva pensione militari sistema misto aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 131 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di nomofilachia, supera la diversa aliquota del 2,445%. La regola opera anche quando l’anzianità al 31 dicembre 1995 sia inferiore ai quindici anni. L’applicazione del coefficiente ridotto non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma costituisce diretta conseguenza della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni. Egli ha impugnato la determinazione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino a quella data non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con sentenza n. 61/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l’INPS a riliquidare il trattamento applicando alla parte retributiva l’aliquota annua di rendimento del 2,445% per gli anni maturati sino al 31.12.1995, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 12/QM/2021, per ottenere il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Tale situazione impone la determinazione del trattamento con il regime misto, che combina il criterio retributivo della quota A, per l’anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, e l’anzianità maturata fino al 31.12.1995.

Il giudice dell’appello richiama la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, depositata il 4 gennaio 2021, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata considerando l’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, per il personale militare che a quella data aveva un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni.

La Corte considera poi la successiva sentenza n. 12/2021/QM delle Sezioni riunite, resa per l’ipotesi di anzianità inferiore ai quindici anni. Anche in quel caso il principio affermato è identico: la quota retributiva va determinata con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Ne deriva che l’appellata statuizione, che aveva utilizzato il 2,445%, non è conforme all’indirizzo nomofilattico.

L’appello è quindi accolto. La sentenza impugnata è riformata, ferma restando ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendosi il diritto del ricorrente all’applicazione, sulla quota della pensione calcolata con il sistema retributivo maturata al 31.12.1995, di un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.

Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che avevano dato luogo alle pronunce nomofilattiche; nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

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