Danno all’immagine da assenteismo: azione autonoma e potere riduttivo escluso per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 1 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proponibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine da assenteismo, disciplinata dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, non è subordinata alla previa segnalazione alla Procura contabile dell’avvio del procedimento disciplinare. Il primo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, superstite alla declaratoria di illegittimità costituzionale del 2020, impone all’amministrazione soltanto un termine ordinatorio di venti giorni per la denuncia e la segnalazione, privo di sanzione processuale. La fraudolenta attestazione della presenza in servizio configura un illecito doloso, che esclude l’esercizio del potere riduttivo della pretesa erariale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige ha convenuto in giudizio un medico dipendente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in servizio presso un ospedale, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi euro 23.033,96. La domanda si fonda su assenteismo fraudolento: ripetute attestazioni false della presenza in servizio, con allontanamenti dal posto di lavoro e falsa dichiarazione della pausa pranzo.

La notizia di danno è giunta da una segnalazione interna del responsabile della prevenzione della corruzione, oltre che da notizie di stampa locali. Il convenuto ha eccepito la nullità degli atti istruttori per violazione dei presupposti di proponibilità dell’azione e, nel merito, ha contestato l’an e il quantum del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di nullità. Il convenuto sostiene che, alla luce della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, l’azione per danno all’immagine presupponga l’avvio di un procedimento disciplinare e che l’istruttoria erariale sarebbe iniziata prima di esso. Il Collegio osserva anzitutto che l’eccezione riguarda la sola azione per danno all’immagine e non quella per danno patrimoniale.

La Sezione richiama la specialità dell’azione per danno all’immagine da assenteismo rispetto a quella comune, svincolata dalla condanna penale passata in giudicato. Dopo la pronuncia della Consulta resta in vigore il primo periodo del comma 3-quater, che pone a carico dell’amministrazione un termine di venti giorni, di natura meramente ordinatoria, per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Procura contabile. Tale previsione persegue una finalità acceleratoria e non configura un presupposto di proponibilità: il legislatore, dopo aver sancito l’autonomia dell’azione dal procedimento penale, non ha inteso subordinarla a un incombente rimesso all’amministrazione danneggiata.

Nel merito, la Sezione ritiene provata la condotta fraudolenta per complessive 48 ore e 15 minuti di assenza. Quanto agli episodi non documentati, il Collegio attribuisce valenza confessoria alla condotta del convenuto, che ha offerto il risarcimento della somma e ha ammesso i fatti nel procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento senza preavviso. Prive di riscontro sono le allegazioni sullo studio della lingua tedesca: il certificato di frequenza riguarda giornate diverse da quelle contestate e le condotte proseguono oltre il conseguimento dell’attestato linguistico.

Il danno patrimoniale corrisponde agli emolumenti lordi indebitamente percepiti, pari a euro 3.033,96, senza compensazione con le ore lavorative aggiuntive: ciò che rileva è la fraudolenta interruzione del sinallagma, non la mera prestazione di meno ore. Il danno all’immagine è liquidato equitativamente in euro 20.000,00, non essendo applicabile la presunzione del doppio prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che presuppone un reato accertato con sentenza definitiva. Rilevano i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, in ragione della reiterazione e della risonanza mediatica.

Infine, la richiesta di potere riduttivo è respinta. In presenza di un illecito doloso l’esercizio del potere di riduzione è precluso, principio ora codificato dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 23.033,96, oltre rivalutazione e interessi legali, e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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