Responsabilità CAA e percettore di aiuti PAC: assoluzione per titoli sufficienti (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 81 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I dipendenti dei Centri di assistenza agricola, pur operando in strutture di natura privatistica, svolgono funzioni pubbliche per conto dell’AGEA ed entrano nel procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari, con la conseguenza che rispondono del danno erariale in concorso con il percettore, se non assolvono correttamente ai propri compiti con dolo o colpa grave. Tuttavia, quando la superficie dichiarata, depurata dei terreni contestati, resta superiore a quella necessaria per attivare i titoli PAC posseduti, l’erogazione non può dirsi indebita e l’addebito cade per tutti i convenuti. La verifica del rapporto di servizio è condizione per radicare la giurisdizione contabile sui soggetti privati inseriti nel procedimento pubblico.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una ditta individuale, percettrice di finanziamenti comunitari per le campagne dal 2009 al 2013, e due operatori del Centro di assistenza agricola che avevano inserito e validato le domande al portale SIAN, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 123.036,96 a favore dell’AGEA.
Secondo la prospettazione attorea, la beneficiaria aveva dichiarato la disponibilità di terreni in assenza di validi titoli di conduzione, mentre gli operatori non avevano svolto i controlli dovuti. La Sezione di prime cure accoglieva la domanda, condannando tutti i convenuti con dolo, salvo l’operatore che si era occupato della sola campagna 2013. I condannati proponevano appello principale e incidentale, contestando la giurisdizione, l’elemento soggettivo e la sussistenza del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la propria giurisprudenza e quella delle Sezioni centrali, afferma che i Centri di assistenza agricola, ai sensi del d.lgs. n. 165/1999, svolgono funzioni pubbliche di verifica e controllo per conto dell’AGEA, con un rapporto di immedesimazione organica dei propri dipendenti. La natura privatistica dell’ente e il corrispettivo pagato dal cliente sono irrilevanti, perché gli operatori si ingeriscono nel procedimento amministrativo di erogazione dei contributi e ne rispondono con il percettore.
La Corte, applicando il principio della ragione più liquida, ritiene di poter decidere la causa senza esaminare previamente la prescrizione. Passa quindi al merito, muovendo dalla constatazione che la responsabilità degli operatori è subordinata all’accertamento dell’indebita percezione da parte della beneficiaria: solo se questa è provata essi rispondono.
Il dato decisivo emerge dalla relazione dell’AGEA, acquisita dopo due ordinanze istruttorie rimaste inizialmente senza esito. Sottraendo dai terreni dichiarati le particelle di cui è contestata la disponibilità giuridica, la ditta resta in possesso di una quantità di titoli più che sufficiente, per valore, ad attivare i contributi. La superficie necessaria per l’attivazione dei titoli è inferiore a quella utilizzata potenzialmente ammissibile in ogni annualità.
Ne consegue che l’erogazione era legittima e che il nesso di causalità tra le condotte contestate e il danno non sussiste. L’elemento oggettivo dell’illecito erariale viene meno alla radice: cade la responsabilità della percettrice e, con essa, quella concorrente degli operatori del Centro di assistenza agricola.
La Corte accoglie pertanto tutti gli appelli e, in riforma della sentenza di primo grado, assolve gli appellanti dalle contestazioni, liquidando le spese di lite di entrambi i gradi a carico dell’AGEA.
Nota della Redazione
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