Controllo sui rendiconti locali e conclusione senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 249 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo-monitoraggio sui rendiconti degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 e 148-bis Tuel, la Sezione regionale accerta squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni della normativa contabile e mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati sinteticamente rappresentati dall’ente e della documentazione acquisita. Quando tale esame non evidenzia irregolarità suscettibili di pronuncia di accertamento o di segnalazione, la Sezione dichiara concluso senza rilievi il controllo. La conclusione senza rilievi non equivale a valutazione positiva degli aspetti non riscontrati, né esaurisce i profili critici della gestione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un comune, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti allegati e negli atti acquisiti in istruttoria. L’esame congiunto dei due rendiconti è stato previsto dal programma di attività della Sezione per il 2023 e il 2024.
Il controllo ha riguardato il risultato di amministrazione e le sue componenti, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, tenendo conto anche delle verifiche sull’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo del controllo: l’art. 100, comma 2, della Costituzione, la l. n. 20/1994, l’art. 148-bis Tuel e la disciplina sui bilanci preventivi e rendiconti. Il comma 3 di tale articolo consente l’adozione di specifiche pronunce di accertamento quando emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme a garanzia della regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
La Sezione precisa di svolgere le verifiche secondo i parametri della propria deliberazione n. 171/2014, confermata in via sostanziale anche per i rendiconti 2020 e 2021. Sono meritevoli di segnalazione non solo le questioni che compromettono l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, la stabilità finanziaria dell’ente. I parametri della grave irregolarità contabile derivano da disposizioni normative, dai principi contabili, oppure, per i fenomeni contrari alla sana gestione, dalla prassi e da fattori di criticità.
Il modello di controllo è di tipo monitoraggio: si basa sui dati sintetici del questionario e sulla documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali e dalla ricostruzione analitica delle operazioni. La Sezione segnala le irregolarità con riferimento all’esercizio di competenza, ma richiede interventi correttivi solo per quelle ancora presenti al termine dell’esercizio 2021.
Su queste basi, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi il controllo, nei limiti e termini della motivazione, e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione dell’ente.
Nota della Redazione
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