Controllo sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano per il 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 157 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto della Sezione del controllo sugli enti conferma che il Club alpino italiano, ente pubblico non economico, pur non rientrando nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel bilancio consolidato dello Stato, è destinatario di contributi a carico del bilancio statale e, come tale, soggiace alle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009. La struttura centrale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e la struttura territoriale, composta di associazioni di diritto privato, presentano una sostanziale unitarietà di fini e una stretta integrazione economico-patrimoniale. Da tale assetto deriva la necessità di adottare un bilancio aggregato, attraverso un unitario piano dei conti comune a tutte le sezioni, idoneo a rappresentare le risultanze contabili delle articolazioni territoriali. La gestione finanziaria deve conformarsi ai principi civilistici di cui agli artt. 2423 cod. civ. e ss., ai principi contabili dell’Oic e alle disposizioni del d.lgs. n. 91/2011 in materia di armonizzazione contabile.
Il Fatto
Il controllo riguarda la gestione finanziaria del Club alpino italiano per l’esercizio 2023, di cui la Corte riferisce al Parlamento a norma dell’art. 7 della legge n. 259/1958. Il Sodalizio è sottoposto al controllo per effetto del d.P.R. 6 luglio 1977, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 259/1958. La questione centrale del referto concerne l’architettura organizzativa dell’Ente, articolata fra una struttura centrale pubblicistica e una rete territoriale privatistica, e la conseguente necessità di uno strumento di rappresentazione contabile unitario. Il bilancio 2023 è stato adottato dal Comitato centrale il 23 marzo 2024 e presentato all’Assemblea dei delegati del 25-26 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la complessa articolazione del Sodalizio — composta dalla sede centrale, dalle sezioni, dai gruppi regionali e dalle sezioni nazionali — presenta significativi punti di corrispondenza con le fattispecie disciplinate prima dall’art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 97/2003 e poi dal d.lgs. n. 91/2011. Il testo statutario prevede bilanci distinti per la struttura centrale e per le singole sezioni, ma solo quello del Cai centrale è soggetto al controllo della Corte in base al d.P.R. 6 luglio 1977.
Da qui la raccomandazione, già formulata nei precedenti referti, di procedere verso un bilancio aggregato. La Corte sottolinea che i rapporti economico-patrimoniali tra sede centrale e strutture territoriali, la convergenza di interessi e la strumentalità delle sezioni per il perseguimento degli scopi istituzionali rendono ormai imprescindibile l’adozione di un unitario piano dei conti. Ciò consentirebbe di monitorare il riparto di risorse in relazione ai risultati conseguiti, a tutela dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.
La Corte riconosce che l’Ente ha intrapreso un percorso di armonizzazione, con l’invito ai gruppi regionali e alle sezioni Ets a utilizzare un modello standard di bilancio sociale, nonché con l’adozione, dall’esercizio 2022, dello stesso bilancio sociale. Il referto rileva miglioramenti nelle informazioni descrittive della nota integrativa e segnala la presenza di un allegato specifico per i progetti del Piano esecutivo di intervento correlato alla Convenzione con il Ministero del turismo.
Sul piano della gestione, la Corte esamina le voci più rilevanti. Segnala il consistente incremento delle collaborazioni e consulenze, passate da euro 101.258 nel 2022 a euro 320.986 nel 2023, con la necessità di un attento vaglio dei fabbisogni e di un’adeguata rotazione degli incarichi. Rileva la crescita degli oneri assicurativi (+17,4 per cento) e dei debiti (+25,2 per cento), invitando l’Ente a mantenerne il controllo. Quanto al Fondo mutualità, elevato a 1,5 milioni di euro, la Corte suggerisce un attento monitoraggio dei rapporti di credito verso le sezioni e la tempestiva verifica della ricostituzione.
Infine, la Corte richiama il rispetto della normativa civilistica in tema di rideterminazione dei fondi di accantonamento, con particolare riferimento ai principi contabili Oic n. 29 e Oic n. 31, riservandosi ulteriori monitoraggi nei successivi referti. L’utilizzo delle risorse straordinarie assegnate dal Ministero del turismo, di natura temporanea, deve essere conforme alle disposizioni di erogazione e oggetto di puntuale rendicontazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.