Inammissibile l’appello che introduce nova documentale e motivi aspecifici (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 77 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’appello è inammissibile quando il motivo non prende posizione sulle conclusioni in fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, risultando carente dei requisiti argomentativo e censorio richiesti dall’art. 190, comma 2, lett. a) e b), c.g.c. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 193, comma 1, c.g.c., il motivo che introduce per la prima volta in appello un fatto principale nuovo, non dedotto né esaminato in primo grado. La produzione documentale tardiva è inammissibile ex art. 194 c.g.c. quando la parte non allega né dimostra di non aver potuto produrre i documenti nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già bracciante agricolo e poi impiegato, pensionato con quota 100 dal 18.03.2019, aveva chiesto il riconoscimento della pensione anticipata in cumulo dal novembre 2018 al marzo 2019, oltre ai ratei di tredicesima e agli accessori. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ricostruendo l’iter amministrativo: prima istanza dell’08.10.2018, respinta il 04.02.2019 per difetto dei requisiti; seconda istanza del 01.03.2019, accolta il 18.03.2019; definizione il 27.03.2019 della procedura per i diciotto giorni di lavoro agricolo del 1975.
Secondo il primo giudice, al momento della domanda dell’08.10.2018 mancavano i diciotto giorni necessari, moltiplicati per il relativo coefficiente, e il requisito era maturato solo con il versamento volontario del 27.03.2019. Avverso tale decisione il pensionato ha proposto appello, deducendo la violazione della normativa sul cumulo e l’avvenuto versamento della contribuzione volontaria nei termini di legge, richiamando Cass. sez. lav. n. 7090 del 2020.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di gravame non affronta le conclusioni in fatto del giudice di primo grado, ossia il succedersi temporale delle istanze pensionistiche e la conseguente mancanza del requisito contributivo al 08.10.2018, maturato soltanto al 27.03.2019. Sotto questo profilo il motivo è privo dei requisiti argomentativo e censorio richiesti dall’art. 190, comma 2, lett. a) e b), c.g.c., con conseguente sanzione di inammissibilità.
La Corte rileva inoltre che la doglianza relativa al versamento della contribuzione volontaria nel 2018 introduce un fatto principale del tutto nuovo rispetto a quelli dedotti in primo grado. In tal modo l’appellante propone per la prima volta in appello una domanda nuova, fondata sul pagamento dei contributi avvenuto nel 2018, inammissibile ai sensi dell’art. 193, comma 1, c.g.c.
Parimenti inammissibile è, ex art. 194 c.g.c., la produzione documentale depositata in appello, non avendo la parte né allegato né dimostrato di non aver potuto produrre i documenti nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. La Corte non entra quindi nel merito della questione sostanziale sul cumulo pensionistico, poiché l’inammissibilità del gravame preclude ogni valutazione di fondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la compensazione delle spese, sussistendone i presupposti indicati dall’art. 31, comma 3, c.g.c. in ragione della natura pregiudiziale della statuizione.
Nota della Redazione
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