Sospensione dal servizio del personale civile non computabile ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 89 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di sospensione cautelare dal servizio, trascorso dal personale civile in posizione che comporta la privazione dello stipendio o della paga, non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza, in forza dell’art. 8, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973. La mancata previsione, per il personale civile, di una valorizzazione contributiva pari alla metà del periodo sospeso — diversamente da quanto disposto per il personale militare dall’art. 920 del C.O.M. — non integra violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché la diversità di status giustifica discipline differenziate. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via incidentale è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva all’INPS — Gestione ex I.N.P.D.A.P. la pensione di vecchiaia in cumulo, domanda presentata nel luglio 2017 e respinta nel settembre 2018 per difetto di almeno 1040 contributi settimanali complessivi, pari a venti anni di anzianità contributiva. Il giudice di primo grado aveva accertato che le settimane controverse ammontavano a circa 314, corrispondenti a circa sei anni, relative a soli periodi accreditati nella gestione pubblica e collocate tra il 01.07.1982 e il 19.10.1999.
In applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, il primo giudice aveva escluso la computabilità dei periodi di sospensione cautelare dal servizio, corrispondenti a due distinte frazioni temporali, la prima dal 13.07.1993 al 16.03.1995, la seconda dal 16.03.1995 al 19.10.1999. Il ricorso era stato respinto. Il lavoratore ha proposto appello, deducendo l’illegittimità derivata della sentenza per asserita incostituzionalità della norma richiamata.
La Motivazione della Corte
L’appellante ha articolato un unico motivo, incentrato sulla pretesa irragionevole disparità di trattamento tra personale civile e personale militare. Per i militari, l’art. 920 del C.O.M. prevede la valorizzazione ai fini pensionistici di un periodo pari alla metà di quello trascorso in sospensione. Secondo la tesi dell’appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede il computo parziale del periodo sospeso.
La Sezione d’appello ha ritenuto il dubbio di costituzionalità rilevante ma manifestamente infondato. Il Collegio ha fatto proprie le considerazioni del giudice di primo grado, alle quali ha rinviato, che escludono la disparità di trattamento tra personale militare e civile in ragione della diversità di status, che già in origine aveva determinato discipline giuridiche differenziate.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha qualificato le posizioni messe a confronto come situazioni differenti, destinatarie di trattamenti differenziati. Ne consegue l’insussistenza della disparità di trattamento invocata e l’infondatezza del richiesto intervento additivo della Corte costituzionale, che avrebbe dovuto integrare la disposizione con una norma analoga a quella dettata per i militari.
Il Collegio ha inoltre precisato che le questioni concernenti la compatibilità costituzionale dell’art. 920 del C.O.M., prospettate dalla difesa in udienza, sono irrilevanti nel giudizio, poiché all’appellante non si applica la disciplina prevista per il personale militare. Riconosciuta la compatibilità dell’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., l’appello è stato respinto. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’INPS, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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