No all’estensione ai familiari delle vittime di terrorismo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 84 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione, previsto dall’art. 3, comma 1, legge n. 206/2004 in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, non si estende ai familiari delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso. Le disposizioni che prevedono i benefici pensionistici hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, sicché l’estensione a categorie diverse di beneficiari richiede una previsione legislativa espressa. Non è pertanto ammissibile un’interpretazione costituzionalmente orientata che equipari le due categorie, ostandovi la discrezionalità del legislatore e il rispetto dei vincoli di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti oggetto del giudizio è il rapporto previdenziale, non la legittimità del provvedimento, con la conseguenza che i vizi formali dell’atto assumono rilievo solo se manchino i presupposti sostanziali della pretesa.
Il Fatto
Il coniuge superstite di una persona deceduta in un agguato consumato a Palermo ha chiesto il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione e al conseguente trattamento pensionistico. L’istanza si fondava su un decreto ministeriale del 1994 e su una certificazione prefettizia del 1997, che avevano qualificato l’evento come terroristico. La Regione, dopo il collocamento in quiescenza, ha avviato un procedimento di revisione e ha annullato in autotutela il provvedimento concessorio, sul presupposto di un errore materiale nella qualificazione dell’evento.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ravvisando la matrice mafiosa e non terroristica dell’omicidio. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze penali, la mancata equiparazione tra le categorie di vittime e i vizi del procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 1, legge n. 206/2004 si applica alle vittime degli atti di terrorismo e ai loro familiari superstiti. Lo status è accertato con procedimento amministrativo che esita in una certificazione rilasciata dal prefetto, secondo le modalità dell’art. 9, comma 2, legge n. 302/1990 e dell’art. 19 d.P.R. n. 510/1999.
Il primo motivo è infondato. Ai documenti del 1994 e del 1997 non può riconoscersi valore costitutivo dello status, essendo anteriori all’entrata in vigore del d.P.R. n. 510/1999 e della stessa legge n. 206/2004. La documentazione acquisita negli incombenti istruttori dimostra che la Prefettura, su istanza del 2015, ha qualificato diversamente l’evento come delitto di criminalità organizzata di stampo mafioso. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la diversa qualificazione contenuta nel decreto del 1994 costituiva mero errore materiale. Nella sentenza della Corte d’Assise non emerge alcun riferimento all’attività terroristica, né l’aggravante per finalità terroristiche figurava nei capi di imputazione. La Corte distingue gli atti di terrorismo – rivolti a una platea indiscriminata e connotati da finalità politico-eversiva – dagli atti di mafia, di regola selettivi e finalizzati al controllo del territorio.
Il secondo motivo non coglie nel segno. Pur riconoscendo che in passato il discrimine tra le categorie era meno netto, il Collegio osserva che la linea di demarcazione è divenuta più chiara con la legge n. 206/2004, che ha espressamente escluso l’applicazione dell’art. 82, comma 6, legge n. 388/2000. La differenziazione di disciplina è espressione della discrezionalità legislativa e non viola l’art. 3 Cost. Non è praticabile un’interpretazione estensiva, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni. La giurisprudenza contabile richiamata conferma che ogni estensione richiede una previsione legislativa espressa, come avvenuto per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica. La Cassazione stessa, nelle pronunce citate, ha evidenziato il carattere progressivo dell’equiparazione. Un’estensione in via ermeneutica determinerebbe, infine, uno sforamento del plafond di copertura finanziaria, in contrasto con l’art. 81 Cost.
Fuori bersaglio è il terzo motivo. Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti oggetto del giudizio è il rapporto previdenziale, non la legittimità del provvedimento impugnato. Il diritto alle prestazioni nasce direttamente dalla legge al ricorrere delle condizioni previste, con la conseguenza che i vizi formali dell’atto rilevano solo in assenza dei presupposti sostanziali. Nel caso di specie difetta il presupposto della matrice terroristica del delitto.
Quanto al quarto motivo, la cognizione del giudice è limitata al singolo rapporto pensionistico devoluto. Le valutazioni su altri soggetti esulano dal giudizio e l’eventuale rilascio indebito del beneficio ad altri non legittima un equivalente riconoscimento in difetto dei presupposti di legge. L’appello è dunque respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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