Discarico dell’agente contabile per irregolarità non imputabili al rendicontante (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 204 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, secondo comma, cod. giust. cont. non integra un’irregolarità addebitabile all’agente contabile, poiché l’adempimento grava sull’Amministrazione. L’omesso verbale di passaggio di consegne non osta al discarico quando non risultino partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo contabile. Il conto sostanzialmente regolare nelle riscossioni e nei versamenti va approvato e l’agente contabile discaricato ai sensi dell’art. 149, secondo comma, cod. giust. cont.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile della riscossione interna di un ente locale, per gli introiti COSAP e fiera mercato riferiti al periodo di gestione 1.01.2021-30.09.2021.

Il magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto davanti alla Corte dei conti, trattandosi dell’ultima gestione dell’agente, ai sensi dell’art. 147, terzo comma, lett. b), cod. giust. cont. Rilevava due profili: la mancata produzione, insieme al conto, della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, secondo comma, cod. giust. cont., e l’assenza di un idoneo verbale di passaggio di gestione tra il contabile uscente e quello subentrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, secondo comma, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Il conto è risultato sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. La Corte ha osservato che, pur in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, non emergono partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente contabile: l’omissione, quindi, resta priva di conseguenze contabili.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la sua mancata produzione non può essere addebitata all’agente contabile, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il Collegio ha richiamato, sul contenuto della relazione, l’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui essa dovrebbe preferibilmente dare conto della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, della tipologia di entrate e uscite e dei versamenti in tesoreria, nonché di ogni evenienza idonea a evidenziare alterazioni dell’assetto contabile.

In conclusione, la Corte ha approvato il conto giudiziale e ha disposto il discarico dell’agente contabile, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa conforme ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione. Nulla per le spese, non essendosi l’agente contabile avvalso di un difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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