Responsabilità contabile e valore probatorio del collaudo sul contributo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 88 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi comunitari, il collaudo delle opere eseguito in loco dall’autorità competente costituisce elemento di prova affidabile e concludente circa l’effettiva realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento. Esso attesta la realtà della spesa, la finalità dei pagamenti, il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione secondo capitolato, così rispondendo alle finalità accertative dell’art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006. Il giudice contabile che preterm逸 tale riscontro, limitandosi a una valutazione atomistica degli indizi contabili, viola i canoni di completezza analitica e di sintesi probatoria propri del ragionamento presuntivo. Ne deriva che, in difetto di prova del danno erariale concreto e attuale, la domanda di condanna va respinta.

Il Fatto

La beneficiaria di un contributo regionale concesso nell’ambito del programma di sviluppo rurale per un intervento di primo imboschimento era stata condannata in primo grado a risarcire alla Regione una somma pari all’intero finanziamento percepito. Il giudice contabile aveva fondato la condanna su un giudizio di inattendibilità di due fatture rendicontate, ritenendo che con esse fossero stati giustificati costi mai sostenuti o sostenuti per importi inferiori, in tal modo azzerando surrettiziamente il cofinanziamento privato richiesto dalla lex specialis.

La beneficiaria ha proposto appello, contestando anzitutto la giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, la determinazione del danno, l’omessa sospensione per pendenza del giudizio penale, la sottovalutazione del collaudo e la ricostruzione delle vicende legate alla rendicontazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, per radicare la giurisdizione contabile è sufficiente l’allegazione di una fattispecie riconducibile allo schema della gestione del pubblico denaro; ogni questione sull’effettiva esistenza degli elementi della responsabilità attiene al merito. La beneficiaria, soggetto privato percettore di un contributo gravante sull’erario, aveva instaurato un rapporto di servizio con l’ente erogatore e doveva rispondere del relativo utilizzo.

Anche la richiesta di sospensione del processo per pendenza del giudizio penale è stata respinta, per assenza di un vincolo di pregiudizialità tra i due giudizi.

Nel merito la Corte ha invece accolto l’appello. Il collegio ha richiamato i canoni di valutazione della prova presuntiva: occorre una valutazione analitica degli indizi, seguita da una sintesi che ne verifichi la concordanza, secondo il criterio del più probabile che non. Su questa base ha rilevato che la sentenza impugnata aveva pretermesso il collaudo del 22 aprile 2015, redatto da un dirigente tecnico dopo un’ispezione di tre giorni e una verifica del 100% delle opere, con esito pienamente positivo e con espresso richiamo alla conformità degli interventi al computo metrico approvato.

Tale collaudo, secondo l’art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006, non si limita ad accertare l’esistenza dei documenti contabili, ma dimostra proprio i fatti rilevanti per verificare l’ipotesi accusatoria. La sua pretermissione ha privato il giudizio di un riscontro probatorio decisivo e ha reso incompleto il ragionamento induttivo sugli altri indizi: le dichiarazioni dei dipendenti, il subappalto, la mancata autorizzazione ex art. 1656 c.c., la presunta limitata potenzialità produttiva e la tracciabilità dei pagamenti.

Anche il mancato apporto del capitale privato è stato escluso, risultando provata la capacità finanziaria della beneficiaria. In riforma della sentenza, la domanda di condanna è stata respinta, con condanna della Regione alla rifusione delle spese di giudizio per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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