Appello pensionistico militare limitato a motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 14 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, a pena di inammissibilità, per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c.. Costituiscono questioni di fatto, sottratte al giudice dell’impugnazione, quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento delle infermità. Il divieto non impedisce di dedurre in appello il vizio di difetto assoluto o di motivazione apparente, coordinando la norma processuale con l’art. 5 c.g.c., l’art. 132 cod. proc. civ. e l’art. 111 Cost.. È quindi inammissibile il gravame che riproponga la riconducibilità delle patologie a causa di servizio, già vagliata dal primo giudice.

Il Fatto

L’appellante, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per un complesso morboso asseritamente contratto per fatti di servizio: un sinistro stradale occorso nel 2002 e le conseguenze di un trasferimento disposto nel 2004 per motivi di incompatibilità ambientale.

La C.M.O. aveva accertato l’ascrivibilità di una sola infermità alla Tab. A, categoria 6, e il Comitato di Verifica aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del solo trauma distorsivo del rachide cervicale. Il Ministero aveva respinto la domanda con decreto, impugnato davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso e dichiarato inammissibile la domanda di aggravamento. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge preliminarmente l’eccezione di genericità dei motivi. Richiamando la giurisprudenza contabile, si afferma che la specificità non va intesa formalisticamente, dovendo i motivi delimitare il quantum appellatum e svolgere una funzione argomentativa utile a confutare il fondamento della decisione.

Il fulcro della decisione è però la violazione dell’art. 170, comma 1, c.g.c., che riserva l’appello ai soli motivi di diritto. Le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000 hanno tracciato la distinzione: le questioni medico-legali su dipendenza, classifica o aggravamento sono parificate a questioni di fatto, deducibili solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Nel caso di specie la motivazione del primo giudice è adeguata: ha recepito le valutazioni di un organo ausiliario, ha tenuto conto delle osservazioni del consulente di parte e ha esposto un iter logico comprensibile. Il vizio dedotto non sussiste.

Quanto alla domanda di accertamento dell’aggravamento, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., l’appellante non ha proposto alcuno specifico motivo, con conseguente acquiescenza.

Sulle altre infermità la Corte conferma che il trasferimento per incompatibilità ambientale non integra i fatti derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio richiesti dall’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. Il tentativo di reintrodurre nel giudizio pensionistico le censure avverso il provvedimento di trasferimento, non coltivate davanti al TAR, è inammissibile. L’appello è dichiarato infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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