Inammissibile il parere del Sindaco su locazione di ambulatorio medico (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 5 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è subordinata a presupposti tassativi di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Quanto al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere il parere spetta agli enti espressamente individuati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e, per la Provincia autonoma di Bolzano, alla Provincia stessa ai sensi dell’art. 6, comma 3/ter, d.P.R. n. 305/1988, che può richiedere pareri anche per conto degli enti locali. Il Comune, pertanto, non è legittimato a rivolgersi direttamente alla Sezione regionale di controllo, dovendo transitare per l’Amministrazione provinciale. Quanto al profilo oggettivo, il quesito che investe una specifica vicenda gestionale, e non una questione generale e astratta di contabilità pubblica, è inammissibile; parimenti è inammissibile il quesito che solleciti valutazioni di danno erariale, materia riservata alla Procura contabile.
Il Fatto
Un Comune aveva preso in locazione, nel marzo 2023, un locale nel centro cittadino per destinarlo ad ambulatorio medico, al canone mensile di tremila euro, per far fronte alla carenza di medici di medicina generale. Poiché l’ente non era proprietario dell’immobile, si prospettava la necessità di applicare un canone di sublocazione ai sensi dell’art. 4/septies della legge provinciale n. 7/2001. L’acquisto della proprietà era in corso ma non sarebbe stato formalizzabile prima del 2025.
I medici disponibili a trasferirsi nei nuovi spazi avrebbero accettato solo a titolo gratuito, senza canone né oneri accessori. Il Sindaco ha quindi chiesto se fosse giuridicamente e patrimonialmente sostenibile mettere i locali a disposizione gratuitamente, e se tale scelta potesse integrare un danno erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato preliminarmente i presupposti di ammissibilità della richiesta di parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla luce dell’art. 6, comma 3/ter, d.P.R. n. 305/1988 e dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La giurisprudenza contabile ha riconosciuto natura tassativa all’elencazione degli enti legittimati, individuando la legittimazione interna in capo agli organi muniti di rappresentanza legale.
Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina di attuazione statutaria attribuisce alla Provincia stessa, e non ai Comuni, la legittimazione a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, anche per conto degli enti locali. La funzione di vigilanza e consulenza sui comuni spetta alla Provincia ai sensi dell’allegato A) alla legge provinciale n. 10/1992, con competenze dell’Ufficio Vigilanza e consulenza della Ripartizione enti locali.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità della richiesta pervenuta direttamente dal Sindaco per difetto di legittimazione soggettiva, in coerenza con la giurisprudenza della medesima Sezione. Il Comune deve rivolgersi all’Amministrazione provinciale e solo questa può adire la Corte in sede consultiva.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha rilevato che il quesito non sollecita una riflessione generale e astratta, ma investe la legittimità di scelte gestionali relative a una vicenda concreta. La dimensione discrezionale delle scelte amministrative e l’autonomia organizzativa degli enti territoriali costituiscono un diaframma che impedisce alle Sezioni regionali di intervenire in funzione consultiva.
Infine, la Corte ha escluso che possano formare oggetto di parere le questioni di eventuale competenza della Procura contabile, come quella relativa al prospettato danno patrimoniale, riservata alla magistratura inquirente. La Corte ha auspicato che i principi generali già espressi dalla Ripartizione enti locali sull’art. 4/septies l.p. n. 7/2001 siano resi conoscibili a tutti i Comuni mediante adeguate forme di pubblicazione.
Nota della Redazione
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